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Ordinanza

Ordinanza n. 247/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 284/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. I, n. 284/2026, di reiezione con precisazioni della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore carburanti)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto, con precisazioni, la domanda cautelare proposta contro provvedimenti riguardanti l’impianto di distribuzione di carburanti. L’appellante ha prospettato esigenze cautelari connesse anche all’asserito esaurimento delle scorte di carburante dell’impianto. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale dei provvedimenti amministrativi impugnati.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dall’appellante, anche in relazione all’asserito esaurimento delle scorte di carburante, potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR secondo la disposizione richiamata. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; nel caso concreto tale misura è stata ritenuta adeguata a tutelare le esigenze cautelari dell’appellante.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche indicate nel provvedimento.

  • art. 10 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR e accogliere l’istanza cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando tale misura risulti adeguata a tutelare le esigenze prospettate dalla parte, anche in presenza di un rischio attuale di esaurimento delle scorte necessarie alla prosecuzione dell’attività.
  • La valutazione cautelare può tenere conto di circostanze sopravvenute o attuali, dedotte dall’appellante, che incidano concretamente sull’urgenza della tutela, purché il giudice ritenga che esse possano essere adeguatamente fronteggiate mediante la sollecita definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelarePubblici esercizi e somministrazione
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelare

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