Cassazione Penale, Ordinanza n. 16225/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per ricettazione resta ferma, poiché la censura proposta non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento da parte della Corte di cassazione, aveva confermato la condanna per ricettazione. L’unico motivo di ricorso riguardava l’asserita eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché aspecifica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, giudicata lineare e logicamente coerente.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato come reato oggetto della condanna impugnata, cioè la ricettazione.
Cassa delle ammende
La ricorrente, a seguito dell’inammissibilità del ricorso, è stata condannata al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo generico il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Sono inammissibili le doglianze meramente reiterative di censure già dedotte in appello, quando non apportino argomentazioni nuove o decisive rispetto alla motivazione del giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, ma richiede la puntuale dimostrazione di vizi logici o giuridici della motivazione della Corte territoriale.
Come è indicizzato
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