Sentenza del 27/09/2018 n. 23266 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'associazione, per l'anno 1999, il possesso dei requisiti per beneficiare dello status di ente non commerciale, qualificandola invece come società di fatto. Su tale base aveva rideterminato il reddito d'impresa, l'IRAP e l'IVA, recuperando a tassazione le imposte ritenute non versate e contestando anche l'irregolare tenuta della contabilità. L'Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto la natura commerciale dell'associazione ma aveva comunque confermato l'annullamento dell'accertamento per vizi nei criteri di determinazione delle imposte. La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale: poiché l'accertamento riguardava una società di fatto e produceva effetti anche sui soci, questi ultimi avrebbero dovuto partecipare necessariamente al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della presunta società di fatto. Ha cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio e proceda a un nuovo esame della controversia. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte non ha quindi deciso definitivamente né sulla natura commerciale dell'associazione né sulla legittimità sostanziale dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Imputazione dei redditi delle società di persone e delle associazioni ai soci
L'accertamento del reddito di una società di persone o di un'associazione comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione effettiva. Per questo la controversia deve coinvolgere la società e tutti i soci.
Art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Integrazione del contraddittorio
Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare allo stesso processo. Se alcuni litisconsorti necessari sono pretermessi, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio.
Art. 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La riunione può evitare decisioni contrastanti quando esistano più giudizi collegati, ma presuppone che i ricorsi siano stati effettivamente proposti dai soggetti interessati. Nel caso concreto non risultava che tutti i soci avessero impugnato gli avvisi.
Cass., Sezioni Unite, 2008, n. 14815
Ha affermato il principio secondo cui le controversie relative all'accertamento unitario di società di persone e soci richiedono la partecipazione necessaria di tutti i soggetti coinvolti.
Cass., Sezioni Unite, 20 giugno 2012, n. 10145
Il litisconsorzio necessario dei soci opera anche nelle controversie relative all'IRAP dovuta dalla società.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria qualifica un ente o un'associazione come società di fatto, il giudizio sull'accertamento deve normalmente coinvolgere anche tutti i soggetti individuati come soci.
- Se un unico avviso riguarda imposte dirette, IRAP e IVA sulla base dei medesimi fatti, la controversia può essere inscindibile anche per la parte IVA e deve essere trattata in un unico processo con tutti i litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, e non una semplice irregolarità sanabile senza rinnovare il processo.
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza per un vizio processuale senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale dell'accertamento o sulla qualificazione fiscale dell'ente.
- Prima di esaminare il merito di un accertamento unitario, occorre verificare chi siano tutti i soggetti potenzialmente incisi dall'atto e assicurare loro la partecipazione al giudizio.
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