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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03535/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società aveva chiesto al tribunale, ai sensi dell'art. 268 c.c.i.i., di accedere alla procedura di liquidazione controllata. Il tribunale rigettava la domanda; la società proponeva reclamo alla corte d'appello, che lo rigettava a sua volta. Con ricorso per cassazione la società impugnava il decreto della corte d'appello per tre motivi, chiedendo inoltre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che, per effetto del rinvio operato dall'art. 270, comma 5, c.c.i.i. alle disposizioni del titolo III in quanto compatibili, trovi applicazione l'art. 50, il quale prevede espressamente che il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura della procedura non è ricorribile per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte ha anche escluso la rilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale UE, proprio perché l'inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di sottoporre utilmente la questione alla Corte di giustizia. È stata inoltre disposta la statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, osservando che nella disciplina della liquidazione controllata opera, in quanto compatibile, l'art. 50 c.c.i.i., il quale esclude espressamente la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso il rigetto della domanda di apertura. È stata inoltre esclusa ogni rilevanza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per difetto di rilevanza della questione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita; è stato invece dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 268 c.c.i.i.

    Norma posta a fondamento della richiesta di accesso alla procedura di liquidazione controllata.

  • art. 270, comma 5, c.c.i.i.

    Nella liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III, tra cui l'art. 50.

  • art. 50 c.c.i.i.

    Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo contro il rigetto della domanda di apertura non è ricorribile per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale della liquidazione controllata rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del titolo III del c.c.i.i., si applica anche la regola che esclude la ricorribilità per cassazione del decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso il rigetto dell'apertura della procedura.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione esclude la rilevanza di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, mancando la necessaria utilità della questione rispetto all'oggetto del giudizio principale.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo di dare atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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