Sentenza del 12/01/2016 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Registro, ipotecarie e catastali - Imposta di registro - Avviso di rettifica - Atto di acquisto di fondo agricolo - Revoca benefici di legge in qualità di coltivatore diretto - Mancata instaurazione del contraddittorio - Insufficiente versamento dell'imposta - Nullità dell'avviso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di rettifica per insufficiente versamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, revocando i benefici fiscali applicati all'acquisto di un fondo agricolo sul presupposto che il contribuente non avesse dimostrato la propria qualità di coltivatore diretto. Il contribuente ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e ha prodotto documentazione attestante sia la propria iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti sia gli elementi già presentati al notaio.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e dichiarato nullo l'avviso. È stata ritenuta illegittima la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, poiché il contribuente avrebbe dovuto essere posto in condizione di far valere le proprie ragioni prima dell'adozione di un provvedimento lesivo. Inoltre, la documentazione prodotta è stata considerata idonea a dimostrare la qualità di coltivatore diretto. In linea con la giurisprudenza della Cassazione, il contribuente può provare liberamente la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione e il giudice può valutarne autonomamente la ricorrenza.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 604/1954
Richiamato quale fondamento della disciplina agevolativa applicabile agli acquisti di fondi agricoli effettuati da coltivatori diretti.
Art. 2, comma 4-bis, della legge n. 194/2009
Richiamato in relazione ai benefici fiscali connessi all'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti qualificati come coltivatori diretti.
Articoli 41, 47 e 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Utilizzati come riferimento al diritto di essere ascoltati e alle garanzie partecipative del contribuente prima dell'adozione di un provvedimento amministrativo sfavorevole.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667/2014
Riconosce, nell'ambito dei procedimenti tributari, la rilevanza del contraddittorio preventivo nei casi in cui l'amministrazione debba adottare un provvedimento potenzialmente lesivo.
Cassazione, sentenza n. 8326/2014
Conferma la possibilità per il contribuente di dimostrare con libertà di prova la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere un'agevolazione fiscale.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 3 luglio 2014, cause C-129/13 e C-130/13
Richiamata a sostegno del principio generale del diritto di essere sentiti prima dell'adozione di una decisione amministrativa sfavorevole.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende revocare un'agevolazione fiscale o recuperare maggiore imposta sulla base di una valutazione contestabile dei requisiti del contribuente, deve, nei casi previsti dai principi applicabili, consentire un contraddittorio preventivo effettivo.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può determinare l'illegittimità o la nullità dell'atto, soprattutto quando il contribuente avrebbe potuto fornire chiarimenti o documenti idonei a modificare la decisione dell'amministrazione.
- La qualità di coltivatore diretto può essere dimostrata mediante una pluralità di elementi documentali; l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale costituisce un elemento rilevante, ma la valutazione deve considerare complessivamente la situazione concreta.
- Il contribuente può provare anche in giudizio la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione, e il giudice tributario deve valutare autonomamente la documentazione prodotta, senza limitarsi alle conclusioni dell'amministrazione o alle dichiarazioni rese al momento dell'atto.
- In caso di acquisto agevolato di un fondo agricolo, è opportuno conservare e produrre la documentazione relativa all'iscrizione previdenziale, all'effettivo esercizio dell'attività agricola e agli elementi già forniti al notaio.
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