Cassazione Civile, Ordinanza n. 20411/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori di recupero di un sottotetto e successivi interventi su un balcone e su opere extra contratto. In primo grado l’impresa appaltatrice aveva chiesto il pagamento del saldo per lavori ulteriori, mentre il committente aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per ritardo e vizi dell’opera. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha ritenuto dovuto all’impresa un importo per le varianti, valorizzando la contabilità di cantiere, l’elaborato peritale e la ritenuta approvazione delle opere extra contratto da parte della direzione lavori e del committente. Il committente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente l’autorizzazione all’esecuzione delle opere extra contratto, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse soltanto una trascrizione di pretese delle parti ai fini di una possibile trattativa; con il secondo ha dedotto la medesima violazione di legge per l’erronea quantificazione del credito dell’appaltatrice, asseritamente derivante da un cattivo esame della contabilità e della consulenza tecnica. Nel corso del giudizio di legittimità la sentenza impugnata è stata anche corretta materialmente quanto all’importo della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in realtà mirassero a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la censura relativa all’art. 115 c.p.c. non era configurabile perché non era stato dedotto l’uso di prove non introdotte dalle parti, e che la censura ex art. 116 c.p.c. non indicava alcuna deroga al prudente apprezzamento delle prove. La Corte ha poi rilevato che, intervenuta la correzione dell’errore materiale sull’importo dovuto, anche la seconda doglianza restava comunque una richiesta di revisione del ragionamento decisorio del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1659 c.c.
richiamato per qualificare le opere ulteriori come varianti dell’appalto; la Corte di merito aveva ritenuto necessaria l’approvazione/autorizzazione secondo contratto e la Cassazione non ha rivalutato il merito di tale accertamento
art. 113 c.p.c.
la sua violazione è stata ritenuta non pertinente rispetto alle censure formulate
art. 115 c.p.c.
non è violato se non si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o prove disposte d’ufficio fuori dei poteri consentiti
art. 116 c.p.c.
non è violato se non si allega che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia negato il prudente apprezzamento
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
il ricorso formalmente proposto per violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a una rivalutazione del fatto
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per affermare che il controllo di logicità non consente una nuova valutazione del merito o del compendio istruttorio
artt. 175 e 127 c.p.c.
invocati per affermare l’esigenza di evitare attività processuali superflue e accelerare la definizione del giudizio, escludendo l’integrazione del contraddittorio non utile
art. 93 c.p.c.
in tema di distrazione delle spese, la relativa dichiarazione deve riferirsi all’intero collegio difensivo e presuppone che nessun difensore abbia riscosso gli onorari
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
posta a fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur denunciando violazione di norme processuali o di legge, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e in una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri consentiti; non basta contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o disattenda la regola del prudente apprezzamento nei casi in cui essa operi; non è sufficiente lamentare una cattiva lettura delle risultanze istruttorie.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non autorizza la Corte di cassazione a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, né a operare un nuovo esame complessivo del compendio istruttorio.
- Quando il giudice di merito abbia ricostruito il credito sulla base di contabilità di cantiere e consulenza tecnica, la censura che contrappone una diversa lettura dei documenti è destinata a essere dichiarata inammissibile se non evidenzia un vero vizio di legge.
- Ai fini della distrazione delle spese, la dichiarazione del difensore deve coprire l’intero assetto difensivo; se la parte è assistita da più avvocati, non è sufficiente una dichiarazione riferita a uno solo di essi.
- La correzione dell’errore materiale della sentenza impugnata può incidere sulla consistenza del motivo di ricorso, ma non trasforma in ammissibile una doglianza che resti sostanzialmente rivolta al merito.
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