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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21118/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo motivo aspecifici e meramente apparenti, perché ripetitivi delle doglianze di appello, e il secondo motivo non scrutinabile perché non devoluto in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità e negato le attenuanti generiche. Nel ricorso sono stati articolati tre motivi: il primo e il terzo sono stati ritenuti generici e meramente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata; il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché non dedotto nel giudizio di appello e quindi non devoluto alla Corte di cassazione, in violazione della catena devolutiva. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva già fornito una motivazione compiuta e non illogica sui punti contestati, in particolare sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la riproposizione pedissequa delle censure di appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Non possono essere dedotte in cassazione questioni non devolute al giudice di appello; la violazione della catena devolutiva determina inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione delle doglianze già formulate in appello integra un motivo apparente e non specifico.
  • La cassazione non può essere investita di questioni nuove non dedotte nel giudizio di appello: il difetto di devoluzione comporta inammissibilità del motivo per violazione della catena devolutiva.
  • Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione logica e compiuta sui punti decisivi, il ricorso che non ne evidenzi puntualmente vizi specifici non è idoneo a scalfire la decisione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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