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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-83/18

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018. — CH contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Diritto di essere ascoltato – Principio del contraddittorio – Rifiuto di comunicare il parere del comitato consultivo e i resoconti di audizione dei testimoni – Rifiuto dell’istituzione convenuta di ottemperare ad una misura istruttoria del Tribunale. — Causa T-83/18

Giurisprudenza europea62018TJ0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento che respingeva la domanda di assistenza di un’assistente parlamentare accreditata vittima, secondo la sua prospettazione, di molestie psicologiche. Ha ritenuto che, prima del rigetto, l’interessata dovesse poter conoscere il parere del comitato consultivo speciale su cui l’amministrazione aveva fondato la decisione, mentre ha ammesso la riservatezza dei verbali di audizione dei testimoni. Il rifiuto del Parlamento di produrre tali documenti al Tribunale ha inciso sul controllo giurisdizionale e ha giustificato un risarcimento morale ulteriore.

Funzione pubblica UE: obbligo di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e diritto di essere ascoltato nella decisione che respinge una domanda di assistenza per presunte molestie psicologiche subite da un assistente parlamentare accreditato.

La questione giuridica

Se, nel trattare una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto fondata su presunte molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, l’AACC debba comunicare al richiedente il parere/conclusioni del comitato consultivo incaricato dell’indagine amministrativa, mentre può negare i resoconti di audizione dei testimoni per ragioni di riservatezza; e se il rifiuto di ottemperare a una misura istruttoria del Tribunale impedisca il controllo giurisdizionale e integri una violazione del termine ragionevole e del dovere di assistenza.

Principio di diritto

Nel procedimento di assistenza ex articolo 24 dello Statuto relativo a presunte molestie psicologiche, l’autorità competente può mantenere riservati i resoconti di audizione dei testimoni nella fase precontenziosa, ma deve in linea di principio comunicare al richiedente il parere, la relazione o le conclusioni del comitato consultivo su cui fonda la decisione di rigetto, in modo da consentirgli di essere utilmente ascoltato ai sensi dell’articolo 41 della Carta; il rifiuto di produrre al Tribunale documenti richiesti con misura istruttoria, senza avvalersi correttamente delle regole sulla riservatezza, impedisce il pieno controllo giurisdizionale e può costituire una circostanza aggravante ai fini del risarcimento del danno morale. La Corte ha quindi annullato la decisione di rigetto della domanda di assistenza e ha riconosciuto un ulteriore risarcimento morale di EUR 8.500, respingendo il resto delle domande.

Norme richiamate

  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 13, paragrafo 2, TUE
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 160/2009

Funzione pubblica – assistenza a un assistente parlamentare accreditato e molestie psicologiche

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex assistente parlamentare accreditato contro il Parlamento europeo. La controversia concerne il rigetto di una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, presentata per presunte molestie psicologiche imputate a un deputato europeo, nonché la questione della documentazione che l’amministrazione deve comunicare al richiedente e al giudice.

Fatti e iter amministrativo

La ricorrente, assistente parlamentare accreditata, aveva presentato nel dicembre 2011 una domanda di assistenza lamentando molestie psicologiche da parte del deputato che assisteva. Successivamente il suo contratto era stato risolto per cessazione del rapporto di fiducia. Dopo un primo rigetto della domanda di assistenza e una prima fase contenziosa già sfociata in due sentenze precedenti, il Parlamento aveva istituito un comitato consultivo speciale "APA" per esaminare le denunce degli assistenti parlamentari contro i deputati.

Il comitato aveva audito la ricorrente, il deputato interessato e un ulteriore testimone. Sulla base del parere del comitato, il presidente del Parlamento aveva adottato una decisione motivata, trasmessa poi all’AACC, che il 20 marzo 2017 ha infine respinto nuovamente la domanda di assistenza. La ricorrente ha impugnato tale decisione e la successiva decisione di rigetto del reclamo, chiedendo anche il risarcimento del danno morale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 24 dello Statuto, relativo al dovere di assistenza;
  • l’articolo 12 bis dello Statuto, che vieta le molestie psicologiche e sessuali;
  • l’articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione e il diritto di essere ascoltato;
  • l’articolo 48 della Carta, sui diritti della difesa e il principio del contraddittorio;
  • gli articoli 90, 266 e 270 TFUE;
  • l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • gli articoli 92 e 103 del regolamento di procedura del Tribunale.

Oggetto del contenzioso e motivi dedotti

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

  • il Parlamento non le aveva comunicato la relazione/conclusioni del comitato consultivo speciale APA, né l’elenco dei testimoni e i verbali delle loro audizioni;
  • così facendo, l’amministrazione aveva violato il suo diritto di essere ascoltata, il principio del contraddittorio, il dovere di sollecitudine e l’obbligo di motivazione;
  • nel merito, il Parlamento aveva erroneamente escluso la sussistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto;
  • la procedura era stata eccessivamente lunga e irregolare.

Ragionamento del Tribunale: diritto di essere ascoltato e documenti dell’indagine

Il Tribunale distingue con precisione tra la posizione della presunta vittima e quella del presunto molestatore. Osserva che una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto, quando riguarda una violazione dell’articolo 12 bis, non dà luogo a una procedura disciplinare contro il richiedente, bensì a un’indagine amministrativa volta ad accertare i fatti.

Per questa ragione:

  • il richiedente non può invocare i diritti della difesa in senso proprio ai sensi dell’articolo 48 della Carta;
  • tuttavia, in quanto destinatario di una decisione che incide negativamente sui suoi interessi, egli deve essere utilmente ascoltato ai sensi dell’articolo 41 della Carta prima del rigetto della domanda.

Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che il diritto di essere ascoltata imponesse, nel caso concreto, la comunicazione alla ricorrente del parere del comitato consultivo speciale APA, eventualmente sotto forma di relazione o conclusioni, poiché la decisione impugnata si fondava proprio su quel parere. La sola trasmissione della successiva decisione motivata del presidente del Parlamento non era sufficiente, anche se essa riepilogava il contenuto delle conclusioni del comitato.

Diversamente, il Tribunale esclude che la ricorrente avesse diritto, nella fase precontenziosa, ai resoconti di audizione dei testimoni. Tali resoconti possono legittimamente restare riservati per garantire la serenità del servizio, l’efficacia dell’indagine e la tutela dell’anonimato dei testimoni, purché il richiedente possa comunque essere ascoltato sui motivi che giustificano il rigetto della sua domanda.

Rifiuto di produrre i documenti e controllo giurisdizionale

Il Tribunale attribuisce rilievo decisivo anche al fatto che il Parlamento si è rifiutato di ottemperare alla misura istruttoria che gli ordinava di produrre al giudice le conclusioni del comitato e gli eventuali verbali di audizione. Ricorda che, in caso di mancata esecuzione di una misura istruttoria, il giudice non dispone di una sanzione specifica, ma può trarne le conseguenze nella decisione finale.

Poiché il rifiuto ha impedito al Tribunale di verificare pienamente la fondatezza del ricorso e di valutare se la violazione del diritto di essere ascoltata avesse potuto incidere sull’esito della procedura, il comportamento del Parlamento viene considerato contrario anche al principio di leale cooperazione.

Termine ragionevole e dovere di assistenza

Il Tribunale constata inoltre che la trattazione della domanda di assistenza è stata eccessivamente lunga: l’indagine del comitato, la decisione motivata del presidente, la successiva interlocuzione con la ricorrente e la decisione finale dell’AACC si sono protratte per un periodo non giustificato in relazione alla natura della controversia. La complessità del caso e la recente istituzione della procedura non bastavano a giustificare la durata complessiva.

Richiamando la rilevanza particolare che le controversie per molestie rivestono per la presunta vittima, il Tribunale ravvisa una violazione del principio del termine ragionevole e sottolinea che il Parlamento non può invocare difficoltà organizzative per sottrarsi agli obblighi derivanti dall’articolo 31 della Carta, dall’articolo 12 bis e dall’articolo 24 dello Statuto.

Risarcimento del danno

Quanto al danno morale, il Tribunale ricorda che l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce normalmente una riparazione sufficiente, ma non quando sussista un danno distinto e ulteriore. Nel caso concreto, riconosce un pregiudizio autonomo derivante sia dalla violazione del diritto di essere ascoltata, aggravata dal rifiuto del Parlamento di produrre i documenti richiesti, sia dalla durata eccessiva della procedura.

Tiene conto anche del fatto che l’AACC aveva già riconosciuto ex aequo et bono un importo di EUR 1.500 per il ritardo successivo alla decisione motivata. Alla luce dell’insieme delle circostanze, il Tribunale liquida complessivamente un ulteriore importo di EUR 8.500 a titolo di danno morale.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del 20 marzo 2017 che respingeva la domanda di assistenza;
  • condanna il Parlamento a versare EUR 8.500 per danno morale;
  • respinge il resto del ricorso;
  • condanna il Parlamento alle spese.

Principio affermato

In una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto per presunte molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, la presunta vittima deve essere messa in condizione di conoscere il parere del comitato consultivo su cui si fonda il rigetto, mentre la riservatezza dei verbali di audizione dei testimoni può essere preservata nella fase amministrativa. Il mancato rispetto di tali garanzie, unito al rifiuto di cooperare con il Tribunale e all’eccessiva durata della procedura, può comportare l’annullamento della decisione e un risarcimento morale ulteriore.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeamolestie psicologichediritto di essere ascoltatoobbligo di assistenzaaccesso ai documenti e riservatezza processuale

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