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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Messina, nella parte in cui ordina alla ricorrente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128, co. 1, del Codice della Strada, a conferma, dopo rivalutazione, della precedente nota prot. n. -OMISSIS-, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Per la declaratoria del diritto della ricorrente alla restituzione immediata della patente di guida; Per la condanna della Prefettura di Messina - a restituire immediatamente la patente di guida cat. “-OMISSIS- alla ricorrente; - al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202600619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che imponeva la sottoposizione a visita medica di revisione della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, coinvolta in un tamponamento, aveva assunto alprazolam dopo il sinistro per contenere lo stato di agitazione e panico; gli accertamenti tossicologici avevano rilevato benzodiazepine. La patente era stata cautelarmente sospesa ai sensi degli artt. 187, comma 1, e 223 del d.lgs. n. 285/1992, ma il Giudice di pace aveva annullato la sospensione, accertando che l'assunzione del farmaco era successiva alla guida e che non sussisteva alterazione psicofisica al momento dei fatti, disponendo tuttavia la revisione medica della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1. La Prefettura aveva respinto la richiesta di riesame in autotutela, ritenendo persistenti dubbi sull'idoneità psicofisica alla guida derivanti dalla positività alle benzodiazepine. La ricorrente ha dedotto: 1) illogicità manifesta, violazione della proporzionalità e della natura cautelare della misura, nonché lesione del diritto alla salute e della libertà di circolazione, sostenendo che la sentenza del Giudice di pace avesse fatto venir meno le esigenze cautelari; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 128 del Codice della strada, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, assumendo l'inesistenza dei presupposti per la revisione; 3) violazione del legittimo affidamento, poiché il provvedimento originario non avrebbe chiarito adeguatamente la necessità di impugnare separatamente la sospensione e la revisione davanti al giudice ordinario e al giudice amministrativo. Sono state inoltre proposte domande di restituzione della patente e di risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato l'obbligo di sottoporsi a visita medica come misura amministrativa non sanzionatoria, neppure accessoria, di natura preventiva e discrezionale, volta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici necessari alla guida e a garantire la sicurezza della circolazione. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada, la revisione può essere disposta quando sorgano, per qualsiasi causa e anche indipendentemente dalla causazione di un incidente, semplici dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica, senza necessità di un previo accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. Nel caso concreto, la necessità di verificare i presupposti patologici che avevano determinato la prescrizione di un farmaco idoneo a incidere sulla sicurezza della guida costituiva ragione sufficiente e non irrazionale per imporre la visita. Il sindacato giurisdizionale sulla misura, ampiamente discrezionale, è limitato ai casi di esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere, non ravvisati nella fattispecie. La misura non è stata ritenuta una compressione intollerabile dei diritti della ricorrente, risolvendosi nell'onere di sottoporsi a visita per dimostrare la propria idoneità. La sentenza del Giudice di pace, che aveva inciso sul solo profilo sanzionatorio della sospensione, non aveva eliminato i distinti presupposti preventivi della revisione. È stato inoltre escluso il legittimo affidamento, poiché il provvedimento originario indicava espressamente la possibilità di impugnare l'obbligo di visita davanti al TAR e rinviava al Giudice di pace per la sospensione della patente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda. La decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata al deposito della dichiarazione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

    La revisione della patente è una misura preventiva, non sanzionatoria, esercitabile in presenza di dubbi anche soltanto potenziali sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici, senza necessità di un previo accertamento giudiziale di un illecito.

  • artt. 186 e 187 d.lgs. 285/1992

    Individuano i casi nei quali il Prefetto può disporre la revisione ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della strada.

  • art. 187, comma 1, d.lgs. 285/1992

    È richiamato quale base normativa della sospensione cautelare della patente, distinta dall'obbligo preventivo di revisione medica.

  • art. 223 d.lgs. 285/1992

    È richiamato quale base normativa della sospensione cautelare della patente, distinta dalla misura di revisione sottoposta al giudizio amministrativo.

  • art. 128, commi 1-ter, 1-quater e 1-sexies, d.lgs. 285/1992

    Sono richiamati per evidenziare che, nelle ipotesi da essi disciplinate, la revisione può collegarsi a specifici accertamenti, mentre la fattispecie generale del comma 1 consente la misura sulla base di dubbi sull'idoneità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 16 Cost.

    La libertà di circolazione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una compressione illegittima derivante dall'obbligo di visita.

  • art. 32 Cost.

    Il diritto alla salute è stato invocato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una lesione riconducibile alla misura preventiva.

Massime di principio

  • L'obbligo di sottoporsi a visita medica per la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 è una misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, neppure accessoria, finalizzata a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari alla guida.
  • La revisione della patente può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica del conducente, anche per una causa diversa dalla causazione di un incidente e senza che sia necessario un previo accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo.
  • Il provvedimento di revisione della patente, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo quando il potere sia stato esercitato in modo distorto, irrazionale o irragionevole; non è sufficiente, per ottenerne l'annullamento, una diversa valutazione dei presupposti da parte del destinatario.
  • L'accertamento giudiziale dell'assenza di alterazione psicofisica al momento della guida e l'annullamento della sospensione sanzionatoria della patente non eliminano automaticamente i distinti presupposti preventivi della revisione medica, se permangono elementi idonei a giustificare dubbi sull'idoneità alla guida.
  • L'obbligo di sottoporsi a visita medica non costituisce, di per sé, un'intollerabile compressione della libertà di circolazione o di altri diritti del titolare della patente, poiché si risolve nell'onere di sottoporsi a un accertamento volto a dimostrare la propria idoneità alla guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaAutotutela
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoAutotutela decisoria

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