Cassazione Penale, Sentenza n. 26345/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di riciclaggio. Garzia deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo di essersi trovato sul posto per acquistare pezzi usati e di non conoscere la provenienza furtiva dei beni; chiede inoltre la riqualificazione del fatto in incauto acquisto o, in subordine, in ricettazione. Nuzzaco censura la mancata esclusione del concorso nel reato nonché la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., ritenendo la sua condotta limitata allo smontaggio di due fanali e di modesto valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Garzia e dichiarato inammissibile il ricorso di Nuzzaco. La Corte ha ritenuto provata l'operazione di 'cannibalizzazione' dell'autovettura e l'occultamento delle targhe, nonché la presenza dei ricorrenti in corrispondenza temporale e logistica con il carico del veicolo smontato e il rinvenimento di parti rubate nel furgone di Garzia. Questi elementi sono stati considerati idonei a dimostrare l'elemento oggettivo e il dolo generico (anche eventuale) richiesto per il reato di riciclaggio; inoltre il comportamento unitario dei presenti giustifica il concorso anche senza un accordo preventivo. La Corte ha escluso la riqualificazione in ricettazione o incauto acquisto e ha respinto l'attenuante per particolare tenuità del danno per la natura e il valore complessivo dell'operazione. Per entrambi condanna alle spese processuali; Nuzzaco è inoltre condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi delle inammissibilità rilevate.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte interpreta il reato come integrato quando vi sono condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni; il dolo richiesto è il dolo generico, anche in forma di dolo eventuale, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte richiama che il concorso può sussistere anche senza accordo preventivo; è sufficiente un contributo materiale apprezzabile volto al medesimo obiettivo unitario del fatto collettivo.
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale)
La Corte ritiene l'attenuante incompatibile con l'unicità e il valore complessivo dei beni oggetto delle plurime operazioni di riciclaggio, quindi non applicabile nel caso concreto.
art. 606 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicazione per la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di smontaggio di un veicolo di provenienza furtiva, la detenzione di parti smontate e l'uso di indumenti/attrezzi da lavoro sporchi sono elementi che, se valutati congiuntamente, possono provare sia l'elemento oggettivo sia il dolo generico necessario per il reato di riciclaggio.
- L'occultamento delle targhe, l'assenza di documenti del veicolo e la 'cannibalizzazione' del mezzo costituiscono condotte tipiche idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita e quindi orientano verso la qualifica di riciclaggio anziché ricettazione.
- L'esercizio professionale di rivendita di pezzi usati aumenta la probabilità che il soggetto possa aver conosciuto la provenienza illecita dei beni: la qualifica soggettiva viene rafforzata dalla professionalità e dal collegamento funzionale tra l'attività svolta e i beni in possesso.
- Il concorso nel reato può essere riconosciuto anche senza un accordo antecedente: è sufficiente che il comportamento di ciascuno abbia fornito un contributo materiale, nella stessa unità di tempo e luogo, all'obiettivo criminoso collettivo.
- Per ottenere la riqualificazione in ricettazione o incauto acquisto o per invocare attenuanti per minima offensività è necessario dimostrare con elementi concreti l'assenza di qualsiasi condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza o il limitato valore/ruolo personale nell'operazione complessiva.
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