Cassazione Civile, Ordinanza n. 21886/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La controversia nasce da forniture di latte effettuate tra il 1999 e il 2001 da una società produttrice a favore di Eurolat, poi subentrata dalla società ricorrente quale assuntore del concordato. Per le annate 1999/2000 e 2000/2001 era maturato il prelievo supplementare previsto dal regime delle quote latte: per una campagna la somma era stata trattenuta direttamente sul prezzo, per l'altra era stata prestata fideiussione. La produttrice ha sostenuto che l'acquirente avrebbe dovuto riversare ad AGEA le somme trattenute entro il termine di legge e che, non avendolo fatto, aveva perso il vincolo di prelievo sulle somme, con conseguente iscrizione a suo carico dei debiti nel sistema AGEA e necessità di effettuare un nuovo pagamento, comprensivo di interessi. Ha quindi chiesto, ex art. 2041 c.c., la restituzione di quanto indebitamente trattenuto e, in subordine, il risarcimento del danno per il pregiudizio derivante dal dover pagare nuovamente ad AGEA le medesime somme. La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito articolando dieci motivi: mancata partecipazione necessaria di AGEA; difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; erronea applicazione della disciplina sulle quote latte e sui termini di versamento; erronea qualificazione della domanda come arricchimento senza causa anziché ripetizione dell'indebito; incompetenza del giudice fallimentare/concorsuale; prescrizione; cumulo indebito tra indennizzo e risarcimento; erronea applicazione degli interessi legali maggiorati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al litisconsorzio necessario, alla giurisdizione, alla disciplina sostanziale del prelievo supplementare, alla qualificazione dell'azione, alla competenza concorsuale, alla prescrizione e al cumulo tra indennizzo e risarcimento. Ha dichiarato inammissibile il decimo motivo per difetto di specifica allegazione dell'avvenuta deduzione in appello della questione relativa agli interessi, correggendo comunque la motivazione sul punto. La Corte ha confermato che la domanda era correttamente proposta come azione di arricchimento senza causa, che AGEA non era parte necessaria, che la giurisdizione spettava al giudice ordinario e che la ricorrente era tenuta a riversare immediatamente le somme trattenute ad AGEA a prescindere dal perdurare o meno del vincolo di prelievo. Le spese di cassazione sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
la domanda introduttiva di primo grado e il regime processuale applicabile imponevano la tempestiva deduzione delle eccezioni in senso stretto nella comparsa di risposta
art. 102 c.p.c.
AGEA non era litisconsorte necessaria perché il giudizio riguardava solo il rapporto tra produttrice e acquirente delle somme trattenute
art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. 104/2010
la giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie direttamente inerenti all'applicazione del prelievo supplementare, non le liti tra privati sulla restituzione di somme trattenute e non riversate
art. 11 d.lgs. 542/1996
ha confermato l'obbligo del primo acquirente di versare le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare
art. 1 d.l. 43/1999
richiamato per il quadro normativo delle compensazioni nazionali e dei relativi effetti sui produttori
art. 8 d.l. 268/2000
richiamato come norma della disciplina di settore sul prelievo supplementare
art. 5, comma 3, l. 468/1992
la trattenuta da parte del primo acquirente imponeva il successivo riversamento alla pubblica amministrazione
art. 2033 c.c.
l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone il pagamento non dovuto in assenza o venir meno della causa dell'attribuzione
art. 2041 c.c.
corretta la qualificazione della domanda come azione di arricchimento senza causa, in presenza di locupletazione ingiustificata per mancato riversamento delle somme dovute ad AGEA
art. 2042 c.c.
l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario
art. 9 r.d. 267/1942
richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale
art. 113 r.d. 267/1942
richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale
art. 136 r.d. 267/1942
richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale
art. 4-bis d.l. 347/2003
richiamato in via alternativa nel motivo sulla competenza concorsuale
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo di prescrizione per individuare il dies a quo
art. 2946 c.c.
richiamato nel motivo di prescrizione sulla durata del termine ordinario
art. 1284 c.c.
la censura sugli interessi legali maggiorati è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione in appello
art. 11, comma 2, d.l. 542/1996
"Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi al tasso legale"
invocato dalla ricorrente per escludere l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la censura sugli interessi è inammissibile per mancanza di specifica indicazione della previa deduzione in appello
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla precedente ricostruzione normativa
art. 374 c.p.c.
la Sezione semplice ha esaminato la questione di giurisdizione alla luce dei principi già enunciati dalle Sezioni Unite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie di arricchimento senza causa tra il soggetto che ha trattenuto somme dovute a terzi e il soggetto che le ha versate, il litisconsorzio necessario non sussiste se il terzo destinatario finale delle somme è estraneo al rapporto dedotto in giudizio.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al prelievo supplementare latte riguarda le contestazioni sull'applicazione, quantificazione o assegnazione del prelievo, non le azioni tra privati per la restituzione di somme trattenute e non riversate.
- Il primo acquirente del latte, una volta operata la trattenuta del prelievo supplementare, è tenuto al riversamento alla pubblica amministrazione in modo immediato e non può trattenere le somme in attesa della definizione di vicende ulteriori sul vincolo di prelievo.
- Quando la domanda mira alla restituzione di somme trattenute senza titolo per effetto del mancato riversamento a favore dell'ente pubblico, la qualificazione corretta è l'azione di arricchimento senza causa, non la ripetizione dell'indebito, se l'impoverimento del solvens e la locupletazione dell'accipiens derivano dal medesimo fatto.
- L'eccezione di prescrizione in un procedimento sommario introdotto ex art. 702-bis c.p.c. deve essere sollevata tempestivamente nella comparsa di risposta, altrimenti è preclusa.
- La domanda di risarcimento del danno può cumularsi con quella di indennizzo da arricchimento senza causa quando la condotta del convenuto integri anche un autonomo illecito produttivo di un pregiudizio ulteriore rispetto all'impoverimento già ristorato dall'indennizzo.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che presuppone una questione non specificamente allegata come già dedotta nel giudizio di appello.
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