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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21886/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La controversia nasce da forniture di latte effettuate tra il 1999 e il 2001 da una società produttrice a favore di Eurolat, poi subentrata dalla società ricorrente quale assuntore del concordato. Per le annate 1999/2000 e 2000/2001 era maturato il prelievo supplementare previsto dal regime delle quote latte: per una campagna la somma era stata trattenuta direttamente sul prezzo, per l'altra era stata prestata fideiussione. La produttrice ha sostenuto che l'acquirente avrebbe dovuto riversare ad AGEA le somme trattenute entro il termine di legge e che, non avendolo fatto, aveva perso il vincolo di prelievo sulle somme, con conseguente iscrizione a suo carico dei debiti nel sistema AGEA e necessità di effettuare un nuovo pagamento, comprensivo di interessi. Ha quindi chiesto, ex art. 2041 c.c., la restituzione di quanto indebitamente trattenuto e, in subordine, il risarcimento del danno per il pregiudizio derivante dal dover pagare nuovamente ad AGEA le medesime somme. La società ricorrente ha impugnato la decisione di merito articolando dieci motivi: mancata partecipazione necessaria di AGEA; difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; erronea applicazione della disciplina sulle quote latte e sui termini di versamento; erronea qualificazione della domanda come arricchimento senza causa anziché ripetizione dell'indebito; incompetenza del giudice fallimentare/concorsuale; prescrizione; cumulo indebito tra indennizzo e risarcimento; erronea applicazione degli interessi legali maggiorati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al litisconsorzio necessario, alla giurisdizione, alla disciplina sostanziale del prelievo supplementare, alla qualificazione dell'azione, alla competenza concorsuale, alla prescrizione e al cumulo tra indennizzo e risarcimento. Ha dichiarato inammissibile il decimo motivo per difetto di specifica allegazione dell'avvenuta deduzione in appello della questione relativa agli interessi, correggendo comunque la motivazione sul punto. La Corte ha confermato che la domanda era correttamente proposta come azione di arricchimento senza causa, che AGEA non era parte necessaria, che la giurisdizione spettava al giudice ordinario e che la ricorrente era tenuta a riversare immediatamente le somme trattenute ad AGEA a prescindere dal perdurare o meno del vincolo di prelievo. Le spese di cassazione sono state poste a carico della ricorrente e distratte in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    la domanda introduttiva di primo grado e il regime processuale applicabile imponevano la tempestiva deduzione delle eccezioni in senso stretto nella comparsa di risposta

  • art. 102 c.p.c.

    AGEA non era litisconsorte necessaria perché il giudizio riguardava solo il rapporto tra produttrice e acquirente delle somme trattenute

  • art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. 104/2010

    la giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le controversie direttamente inerenti all'applicazione del prelievo supplementare, non le liti tra privati sulla restituzione di somme trattenute e non riversate

  • art. 11 d.lgs. 542/1996

    ha confermato l'obbligo del primo acquirente di versare le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare

  • art. 1 d.l. 43/1999

    richiamato per il quadro normativo delle compensazioni nazionali e dei relativi effetti sui produttori

  • art. 8 d.l. 268/2000

    richiamato come norma della disciplina di settore sul prelievo supplementare

  • art. 5, comma 3, l. 468/1992

    la trattenuta da parte del primo acquirente imponeva il successivo riversamento alla pubblica amministrazione

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone il pagamento non dovuto in assenza o venir meno della causa dell'attribuzione

  • art. 2041 c.c.

    corretta la qualificazione della domanda come azione di arricchimento senza causa, in presenza di locupletazione ingiustificata per mancato riversamento delle somme dovute ad AGEA

  • art. 2042 c.c.

    l'azione di arricchimento ha carattere sussidiario

  • art. 9 r.d. 267/1942

    richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale

  • art. 113 r.d. 267/1942

    richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale

  • art. 136 r.d. 267/1942

    richiamato nel motivo relativo alla competenza della procedura concorsuale

  • art. 4-bis d.l. 347/2003

    richiamato in via alternativa nel motivo sulla competenza concorsuale

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo di prescrizione per individuare il dies a quo

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel motivo di prescrizione sulla durata del termine ordinario

  • art. 1284 c.c.

    la censura sugli interessi legali maggiorati è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione in appello

  • art. 11, comma 2, d.l. 542/1996

    "Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi al tasso legale"

    invocato dalla ricorrente per escludere l'applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c., ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la censura sugli interessi è inammissibile per mancanza di specifica indicazione della previa deduzione in appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla precedente ricostruzione normativa

  • art. 374 c.p.c.

    la Sezione semplice ha esaminato la questione di giurisdizione alla luce dei principi già enunciati dalle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie di arricchimento senza causa tra il soggetto che ha trattenuto somme dovute a terzi e il soggetto che le ha versate, il litisconsorzio necessario non sussiste se il terzo destinatario finale delle somme è estraneo al rapporto dedotto in giudizio.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al prelievo supplementare latte riguarda le contestazioni sull'applicazione, quantificazione o assegnazione del prelievo, non le azioni tra privati per la restituzione di somme trattenute e non riversate.
  • Il primo acquirente del latte, una volta operata la trattenuta del prelievo supplementare, è tenuto al riversamento alla pubblica amministrazione in modo immediato e non può trattenere le somme in attesa della definizione di vicende ulteriori sul vincolo di prelievo.
  • Quando la domanda mira alla restituzione di somme trattenute senza titolo per effetto del mancato riversamento a favore dell'ente pubblico, la qualificazione corretta è l'azione di arricchimento senza causa, non la ripetizione dell'indebito, se l'impoverimento del solvens e la locupletazione dell'accipiens derivano dal medesimo fatto.
  • L'eccezione di prescrizione in un procedimento sommario introdotto ex art. 702-bis c.p.c. deve essere sollevata tempestivamente nella comparsa di risposta, altrimenti è preclusa.
  • La domanda di risarcimento del danno può cumularsi con quella di indennizzo da arricchimento senza causa quando la condotta del convenuto integri anche un autonomo illecito produttivo di un pregiudizio ulteriore rispetto all'impoverimento già ristorato dall'indennizzo.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che presuppone una questione non specificamente allegata come già dedotta nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoObbligazioni solidaliGiurisdizioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoArricchimento senza causaNesso di causalitàPrescrizione

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