Cassazione Civile, Ordinanza n. 07563/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un credito vantato da una società nei confronti di un consulente, accertato da decreto ingiuntivo non opposto. Non essendo stati rinvenuti beni aggredibili nella procedura esecutiva, la creditrice ha promosso azione ex art. 524 c.c. per essere autorizzata ad accettare l'eredità devoluta al chiamato, sostenendo che questi, dopo la notifica dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., era rimasto inerte e aveva così perso il diritto di accettare, con pregiudizio per i suoi creditori. Il chiamato ha eccepito l'inammissibilità dell'azione sostenendo che l'art. 524 c.c. presuppone solo una rinuncia formale all'eredità e non è applicabile alla mera decadenza conseguente al mancato esercizio del diritto di accettare entro il termine giudiziale; ha inoltre contestato il pregiudizio e dedotto che il credito della società sarebbe sorto dopo la scadenza del termine ex art. 481 c.c. In Cassazione ha dedotto violazione/falsa applicazione degli artt. 524 e 481 c.c., insistendo sulla non estensibilità del rimedio del creditore all'ipotesi di inerzia successiva all'actio interrogatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in quanto contrastante con un orientamento di legittimità consolidato. La Corte ha ribadito che l'azione ex art. 524 c.c. è esperibile non solo quando il chiamato rinunci formalmente all'eredità, ma anche quando non accetti l'eredità dopo l'esperimento dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due situazioni assimilabili quanto al pregiudizio arrecato ai creditori. Ha quindi confermato la decisione di merito. In dispositivo ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 524 c.c.
il rimedio del creditore è utilizzabile sia in caso di rinuncia formale all'eredità sia quando il chiamato non accetti dopo l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c., perché le due ipotesi sono equiparabili sul piano del pregiudizio ai creditori
art. 481 c.c.
la mancata risposta del chiamato al termine fissato dal giudice comporta decadenza dal diritto di accettare; tale inerzia non esclude l'operatività dell'azione dei creditori ex art. 524 c.c.
art. 480 c.c.
solo la prescrizione del diritto di accettare è indicata come ipotesi in cui è inibito il ricorso all'impugnazione ex art. 524 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione/falsa applicazione di legge sostanziale
art. 360-bis, n. 1, c.c.
la censura è dichiarata inammissibile perché contraria a un orientamento di legittimità consolidato
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è resa in conformità alla proposta del consigliere delegato
art. 96 c.p.c.
applicati il terzo e quarto comma con condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'azione ex art. 524 c.c. a tutela dei creditori del chiamato all'eredità non presuppone necessariamente una rinuncia espressa e formale all'eredità, potendo operare anche quando il chiamato abbia lasciato decorrere inutilmente il termine fissato con actio interrogatoria ex art. 481 c.c.
- Ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, la rinuncia formale e la decadenza dal diritto di accettare per inerzia del chiamato sono situazioni sostanzialmente assimilabili se producono il medesimo pregiudizio per i creditori.
- Il rimedio del creditore non è ammesso nell'ipotesi di mera prescrizione del diritto di accettare, distinta dalla decadenza conseguente all'actio interrogatoria.
- Quando il ricorso per cassazione si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato, la censura può essere dichiarata inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07477/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07484/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07485/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07486/2026 del 29/03/2026
- ordinanza_civile · 29 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2026 del 29/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →