Cassazione Penale, Ordinanza n. 20573/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze erano in gran parte di fatto e già esaminate in appello, e che era manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15/10/2024, deducendo in sostanza censure già esaminate dal giudice di merito e prospettando nuovamente profili di fatto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la vicenda riguardava un episodio seguito alla denuncia di un furto di generi alimentari: gli agenti intervenuti avrebbero riottenuto la consegna della merce sottratta pagando una parte del prezzo, e la ricorrente aveva reagito con condotte integranti resistenza a pubblico ufficiale e minacce, anche rivolte alle famiglie degli agenti. I motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità perché meramente fattuali e ripetitivi di doglianze già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito; inoltre è stato censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha rilevato che tale diniego era stato adeguatamente motivato in ragione della particolare intensità del dolo e delle modalità della condotta.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto sussistente dalla Corte territoriale e non efficacemente scalfito dai motivi di ricorso
art. 393-bis c.p.
la causa di giustificazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale è stata esclusa perché, nel caso concreto, gli agenti intervenuti non hanno posto in essere atti arbitrari nel corso del servizio
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata in ragione delle circostanze di fatto, della particolare intensità del dolo e dell'incompatibilità dell'offesa con un giudizio di particolare tenuità
art. 616 c.p.p.
è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella riproposizione di questioni già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito.
- La causa di giustificazione degli atti arbitrari del pubblico ufficiale ex art. 393-bis c.p. presuppone che l'agente pubblico abbia effettivamente posto in essere atti arbitrari nel corso del servizio; tale scriminante non è configurabile quando l'intervento degli agenti sia stato eseguito nell'ambito delle funzioni e in risposta a una denuncia, senza arbitrarietà.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sorretto quando il giudice valorizza elementi concreti incompatibili con l'offesa tenue, quali la particolare intensità del dolo e le modalità della condotta, inclusa l'estensione delle minacce a terzi.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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