Deliberazione n. 405 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le misure urgenti adottate il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori e con garanzie di non identificabilità diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram, TikTok e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito privato.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione online, senza consenso, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Base normativa e competenza del Garante
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, registrazioni audio o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Per l’adozione urgente delle misure è stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok e Telegram.
Le società destinatarie delle misure sono:
- Facebook Italy;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- TikTok Technology Limited;
- Telegram FZ-LLC.
Misure urgenti adottate il 15 maggio 2026
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 256-258 del 15 maggio 2026.
Le determinazioni hanno previsto:
- l’ingiunzione alle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle relative piattaforme;
- la trasmissione del materiale in formato hash, quale strumento di individuazione e prevenzione della diffusione dei contenuti segnalati;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 15 maggio 2026.
Ratifica delle misure
Dopo l’adozione urgente da parte del dirigente competente e l’acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante, esaminata la documentazione agli atti, ha ratificato le determinazioni nn. 256-258 del 15 maggio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019 e formalizzata con il provvedimento n. 405 del 28 maggio 2026.
Effetti operativi per le piattaforme
Le società destinatarie devono dare esecuzione alle misure già ingiunte, impedendo la diffusione del materiale segnalato e assicurando, ove il contenuto sia acquisito in chiaro, la conservazione probatoria per il periodo stabilito. La conservazione deve essere accompagnata da misure tecniche e organizzative tali da evitare la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva delle misure adottate al Garante.
Il provvedimento non indica una sanzione amministrativa pecuniaria né quantifica importi ai sensi dell’art. 83 GDPR; ha natura di ratifica di misure urgenti di prevenzione e conservazione probatoria adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, TikTok e Telegram.
Misure urgenti del 15 maggio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto alle società coinvolte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, utilizzando il materiale trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria
Alle piattaforme è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 405 del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 256-258 adottate il 15 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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