Sentenza del 17/05/2021 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica fiscale sulle operazioni bancarie e carte riferibili alla società e a conti intestati a soggetti collegati (soci e familiare), l'Ufficio ha rilevato per il 2012 movimenti (versamenti e prelievi superiori a €250) per complessivi €142.982,93 ritenuti ricavi non dichiarati da vendite non fatturate/registrate. Sulla base di ciò è stata ricalcolata la base imponibile: costi deducibili induttivamente €64.342,35; imponibile reddito d'impresa €45.910,58; Irap €50.537,58; IVA non versata €23.170,73. La società e i soci hanno impugnato gli avvisi sostenendo (i) la presunta incostituzionalità/applicabilità dell'art.32 DPR 600/1973 per effetto di precedenti della Consulta (ma riferiti ai lavoratori autonomi), (ii) l'assenza di prova che i conti intestati a terzi fossero in realtà pertinenti all'impresa (interposizione fittizia), e (iii) l'erroneità del metodo di computo dei costi deducibili (contestando la percentuale di ricarico usata dall'Ufficio, proponendo un ricarico lordo del 20% e non del 50%).
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza della CTP che aveva rigettato i ricorsi. Ha ritenuto ammissibili gli appelli (anche se ripetitivi) salvo alcune censure generiche non riproposte. Nel merito ha ritenuto legittimo l'accertamento bancario e l'utilizzo delle movimentazioni su conti di terzi, alla luce della composizione della società a ristretta base familiare, delle deleghe e della documentazione che collegava effettivamente i conti e le operazioni alla società (deleghe, flussi di bonifici, uso delle carte, prelevamenti/versamenti ingiustificati rispetto ai redditi delle persone fisiche coinvolte). La corte ha escluso che fosse stata violata la regola del divieto della doppia presunzione e ha ricordato il costante orientamento della Cassazione secondo cui l'art.32 DPR 600/1973 e l'art.51 DPR 633/1972 fondano una presunzione legale che può essere superata solo con prova analitica e documentale. Ha inoltre ritenuto non affidabile il metodo proposto dai ricorrenti (calcolo dei costi sul venduto) in presenza di evidente evasione parziale e contabilità incompleta; l'Ufficio aveva comunque riconosciuto induttivamente costi per €64.342,35. Sono state confermate le somme contestate e condannati gli appellanti al pagamento delle spese processuali (liquidate in €3.200,00 oltre gli oneri di legge). Sentenza della CTR (Sez. V) depositata per camera di consiglio a Firenze il 12/04/2021.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 32
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Fondamento della presunzione legale che attribuisce valore probatorio ai prelevamenti/versamenti bancari come indizi di ricavi non dichiarati per i titolari di reddito d'impresa; applicabile agli imprenditori e superabile solo con prova analitica e documentale del contribuente.
D.P.R. 633/1972, art. 51, co. 2, nn. 2 e 7
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 DPR 633/1972
Autorizza l'Ufficio a utilizzare risultanze bancarie anche su conti intestati a terzi per l'accertamento IVA di società di persone a ristretta base familiare, purché esistano elementi che giustifichino la riferibilità al soggetto societario.
TUIR, art. 101
Richiede che i contributi di costi deducibili siano provati; la società non ha dimostrato analiticamente i costi relativi ai maggiori ricavi induttivamente accertati.
D.Lgs. 546/1992, art. 53
Riguarda i requisiti di motivazione dell'appello: la CTR ha ritenuto che la riproposizione dei motivi di primo grado sia, in molti casi, sufficiente a soddisfare l'onere di 'motivi specifici' dell'impugnazione.
D.Lgs. 546/1992, art. 15 co. 2 sexies e co. 2 septies e art. 17-bis
art. 15 co. 2 sexies e 2 septies; art. 17-bis d.lgs. 546/1992
Richiamate in relazione alla liquidazione delle spese e al criterio della diminuzione per complessità, valore della causa e attività difensiva; menzionata la soglia per la mediazione/adesione.
Legge n. 311/2004 (richiamata nella giurisprudenza)
legge n. 311/2004 (inserimento della locuzione "o compensi" nell'art.32)
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art.32 nella parte in cui aveva esteso la presunzione ai compensi dei lavoratori autonomi per effetto dell'intervento della legge 311/2004; tuttavia la CTR ha ritenuto tale pronuncia non estensibile ai casi d'impresa qui censiti.
Massime di principio
- Nei nuclei familiari che gestiscono società a ristretta base familiare, le movimentazioni su conti intestati a familiari o soci possono essere considerate riferibili all'impresa se esistono elementi indiziari concreti (deleghe, flussi di bonifici, uso delle carte, incoerenza con i redditi personali).
- L'art. 32 DPR 600/1973 e l'art. 51 DPR 633/1972 costituiscono presunzioni legali che non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici e gravano sul contribuente l'onere di fornire prova analitica e documentale per superarle.
- Non sussiste una violazione del divieto di 'doppia presunzione' quando da fatti noti (movimenti bancari effettivi) si giunge all'applicazione di una presunzione legale: i movimenti sono fatti noti e la legge consente la loro utilizzazione come indice di reddito.
- La semplice riproposizione degli argomenti del primo grado può essere sufficiente ai fini di ammettere un appello; non è sempre obbligatorio fornire un 'progetto alternativo' molto analitico, salvo che vengano sollevate questioni nuove non specificate.
- In presenza di contabilità incompleta o di vendite programmaticamente occultate, i metodi di rettifica basati esclusivamente sul 'costo del venduto' proposti dal contribuente possono risultare inaffidabili; l'Ufficio può ragionevolmente riconoscere induttivamente una quota di costi purché motivata e coerente con gli accertamenti.
- Per superare un accertamento bancario il contribuente deve dare prova specifica e per singola operazione circa la provenienza dei versamenti e l'utilizzo dei prelevamenti (destinatario/causale), non bastano affermazioni generiche o presunzioni a favore del contribuente.
- Le decisioni della Corte Costituzionale o della Cassazione che attengono a categorie diverse (es. lavoratori autonomi) non si trasferiscono automaticamente ai casi di impresa: bisogna valutare la portata e l'ambito del precedente prima di invocarlo.
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