Sentenza del 13/11/2015 n. 23239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50. Contestavano il recupero di una maggiore imposta di registro conseguente al conferimento alla società di un compendio immobiliare gravato da un debito ipotecario di 1.150.000 euro verso una banca. Secondo i ricorrenti, il debito accollato dalla società avrebbe dovuto essere dedotto dal valore lordo dell'immobile conferito, senza ulteriori verifiche sulla causa giuridica dell'obbligazione, in quanto collegato al bene mediante un rapporto oggettivo o reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione. Ha stabilito che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, sono deducibili soltanto le passività e gli oneri inerenti al bene immobile o al diritto reale trasferito. Non possono invece essere dedotti debiti personalmente assunti dai conferenti e successivamente accollati alla società se non risultano effettivamente collegati all'acquisizione o al trasferimento del bene. La CTR aveva accertato in fatto la non inerenza del debito e la natura elusiva dell'operazione, rilevando l'assenza di elementi probatori a sostegno del collegamento tra passività e immobile. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva concreta.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società..., con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società...
La disposizione consente di dedurre dalla base imponibile soltanto le passività e gli oneri effettivamente inerenti al bene immobile o al diritto reale conferito. L'inerenza richiede un collegamento concreto e diretto con l'oggetto del trasferimento, non essendo sufficiente il semplice accollo del debito da parte della società.
Direttiva CEE n. 335 del 1969, art. 5
L'imposta è liquidata sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento.
Il riferimento agli oneri sostenuti dalla società a causa del conferimento esclude una deduzione indiscriminata delle passività e impone di verificare l'effettivo collegamento tra il debito e l'acquisizione del bene.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 3444 del 14 febbraio 2014
Ribadisce che sono deducibili solo i pesi inerenti al bene immobile considerato in sé, non gli oneri personalmente assunti dai conferenti e poi eventualmente accollati alla società, quando non siano collegati all'oggetto del trasferimento.
Cass. civ., sez. 5, sentenza n. 16768 del 27 novembre 2002
Conferma la necessità di un nesso concreto tra la passività dedotta e il bene o diritto reale trasferito ai fini della riduzione della base imponibile.
Massime di principio
- Nel conferimento di immobili in una società, l'accollo di un debito ipotecario non comporta automaticamente la riduzione della base imponibile dell'imposta di registro.
- La deducibilità della passività dipende dalla sua inerenza oggettiva al bene trasferito: occorre dimostrare che il debito costituisca un peso gravante sul bene o sia stato contratto in funzione della sua acquisizione o trasferimento.
- I debiti personali dei conferenti, anche se garantiti da ipoteca sull'immobile e successivamente accollati dalla società, possono restare irrilevanti fiscalmente se non esiste un collegamento concreto con il conferimento.
- L'onere della prova del collegamento tra debito e bene conferito grava, in concreto, su chi intende ottenere la deduzione; la mera indicazione dell'accollo nell'atto non è sufficiente.
- L'Amministrazione finanziaria e il giudice possono valutare la sostanza economica dell'operazione e negare la deduzione quando il debito appare utilizzato principalmente per ridurre artificiosamente il carico fiscale.
- Quando il giudice tributario di merito accerta con motivazione adeguata la non inerenza della passività, tale valutazione non è normalmente riesaminabile in cassazione come semplice questione di fatto.
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