Cassazione Civile, Ordinanza n. 07038/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società in liquidazione)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la correzione di un decreto della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Sosteneva di aver tempestivamente depositato, nel fascicolo telematico del ricorso principale, un atto intitolato "note di riscontro" alla proposta di definizione accelerata, con cui aveva chiesto alla Corte un parere sulla possibilità di superare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e, in subordine, la decisione della controversia. Secondo la ricorrente, il decreto estintivo era frutto di errore materiale perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante ogni istanza nel termine assegnato. La società intimata non ha svolto difese nel procedimento incidentale.
La decisione
La Corte ha riconosciuto in astratto che il decreto di estinzione emesso nell'ambito del procedimento ex art. 380-bis c.p.c. è soggetto a correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Tuttavia ha dichiarato inammissibile l'istanza perché, nel caso concreto, non vi era alcun errore materiale da correggere: la stessa istante ammetteva di non aver depositato una vera istanza di decisione, ma una richiesta irrituale di parere, subordinando solo eventualmente la domanda di fissazione dell'adunanza. In assenza di una richiesta chiara e univoca di decisione del merito cassatorio, il Presidente di Sezione aveva correttamente emesso il decreto estintivo. L'istanza di correzione è stata quindi dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
nel procedimento di definizione accelerata del ricorso per cassazione, l'istanza di decisione deve essere proposta nel termine assegnato e deve consistere in una vera richiesta di decisione della causa.
il decreto che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione in esito alla proposta accelerata è assoggettabile al procedimento di correzione di errore materiale.
è richiamato, per il regime formale del decreto estintivo emesso nel procedimento accelerato, quale norma di raccordo nel sistema delineato dall'art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
l'istanza della parte deve contenere una richiesta di fissazione dell'adunanza per la decisione, non potendo essere sostituita da un mero invito alla Corte a esprimere un parere.
Massime di principio
- Nel procedimento di decisione accelerata del ricorso per cassazione, la parte che intenda opporsi alla proposta di definizione deve formulare una richiesta espressa e inequivoca di decisione del ricorso; non è sufficiente un atto che si limiti a sollecitare un parere della Corte o che subordini la richiesta decisoria a una preventiva delibazione del giudice.
- L'istanza di correzione di errore materiale presuppone l'effettiva esistenza di un errore materiale nel provvedimento impugnato; se dalla stessa prospettazione della parte emerge che il provvedimento riflette correttamente la mancanza di una vera istanza decisoria, la correzione non è ammissibile.
- Il decreto di estinzione pronunciato all'esito del procedimento ex art. 380-bis c.p.c. ha natura di decreto ed è, in astratto, correggibile ex art. 391-bis c.p.c., ma la correzione è esclusa quando la censura investe non un errore materiale, bensì la valutazione giuridica della ritualità dell'atto depositato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06970/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06978/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06990/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06992/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06993/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06999/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →