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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 2477 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - imposte sui redditi - verifica "a tavolino" - termine dilatorio - l. 212/00, art. 12 - non si applica. Accertamento - redditometro - comportamento antieconomico del contribuente - contraddittorio procedimentale - fondatezza dell'accertamento - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento, sostenendo l'applicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e lamentando l'insufficiente motivazione dell'atto fondato sul redditometro o sugli studi di settore. In particolare, sosteneva che l'accertamento non fosse adeguatamente supportato da elementi concreti e che il contraddittorio procedimentale non avesse validamente giustificato la pretesa tributaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente, ma non agli accertamenti cosiddetti "a tavolino", svolti mediante l'esame in ufficio di documenti forniti dallo stesso contribuente. L'accertamento è stato ritenuto adeguatamente motivato perché alle risultanze statistiche del redditometro o degli studi di settore si accompagnava la rilevazione di una gestione oggettivamente antieconomica. Inoltre, il prolungato e puntuale contraddittorio procedimentale non aveva fatto emergere elementi idonei a correggere, neppure parzialmente, le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Il termine dilatorio si applica agli atti impositivi emessi dopo accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.

    La norma non trova applicazione quando l'accertamento è svolto esclusivamente in ufficio sulla base di documenti prodotti dal contribuente, senza attività ispettive o di accesso presso i suoi locali.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente non opera automaticamente per ogni accertamento: è necessario che vi sia stata un'attività di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente.
  • Negli accertamenti "a tavolino", l'assenza del termine dilatorio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
  • Le risultanze del redditometro o degli studi di settore possono fondare l'accertamento quando siano accompagnate da ulteriori elementi concreti, come una gestione manifestamente antieconomica.
  • Un contraddittorio procedimentale effettivo, prolungato e puntuale rafforza la motivazione dell'accertamento, soprattutto se il contribuente non fornisce elementi idonei a superare o ridimensionare le presunzioni dell'Amministrazione.
  • Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo non è sufficiente negare le risultanze statistiche: occorre produrre dati, documenti e spiegazioni specifiche capaci di dimostrare la non attendibilità della ricostruzione fiscale.

Testo integrale

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