Ordinanza n. 172/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Bergamo e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dal provvedimento emerge che il nulla osta era stato ottenuto dal datore di lavoro il 28 gennaio 2024, che il ricorrente era entrato regolarmente in Italia il 9 marzo 2024 e che si era presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione soltanto il 1° agosto 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che non era poi stato stipulato. Il ricorrente aveva quindi richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura aveva successivamente revocato il nulla osta per la mancata stipula del contratto di soggiorno, dopo il preavviso di rigetto. Il ricorrente invocava, secondo quanto risulta dall'ordinanza, l'applicazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e di una circolare del 2007.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Ha ritenuto non applicabile l'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, escludendo altresì che la circolare del 2007 invocata dal ricorrente fosse attualmente vigente. La disposizione non è stata ritenuta applicabile perché lo straniero non aveva mai ottenuto il posto di lavoro; inoltre, la liquidazione giudiziale del datore di lavoro era intervenuta soltanto alla fine del 2024, quindi molti mesi dopo la scadenza del termine di otto giorni previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. 286/1998 per la stipula del contratto di soggiorno. Il Collegio ha inoltre rilevato che il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione non risultava depositato e neppure espressamente negato, pur osservando che un diniego sarebbe stato legittimo ove fosse stato conseguenza della revoca del nulla osta. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata rigettata.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
termine di otto giorni per la stipula del contratto di soggiorno
La mancata stipula del contratto entro il termine indicato è stata posta a fondamento della revoca del nulla osta e ha contribuito a escludere l'applicazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il Collegio ne ha escluso l'applicazione perché lo straniero non aveva mai ottenuto il posto di lavoro; la successiva liquidazione giudiziale del datore non modificava tale conclusione, essendo intervenuta mesi dopo la scadenza del termine per la stipula del contratto di soggiorno.
Massime di principio
- L'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 non è applicabile, ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, quando lo straniero non abbia mai ottenuto il posto di lavoro oggetto del nulla osta.
- La sopravvenuta liquidazione giudiziale del datore di lavoro, intervenuta dopo la scadenza del termine per la stipula del contratto di soggiorno, non rende applicabile l'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 quando la mancata stipula del contratto e la mancata instaurazione del rapporto lavorativo si siano già verificate.
- La revoca del nulla osta conseguente alla mancata stipula del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 5-bis del d.lgs. 286/1998 può costituire presupposto per il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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