Cassazione Civile, Ordinanza n. 14960/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA per l'anno 2018. La società contribuente aveva impugnato la cartella; il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre il giudice tributario di appello aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Tuttavia, la Corte non ha esaminato i motivi nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel ricorso per cassazione l'Agenzia dichiarava che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC il 5.11.2024, con conseguente onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica oppure, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo. Tale documentazione non risultava prodotta; il deposito della sola copia autentica della sentenza e di un generico messaggio PEC non era sufficiente. Inoltre, la notifica del ricorso era stata eseguita il 12.12.2024, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (10.10.2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate perché, a fronte della dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non era stato depositato nei termini l'atto/documentazione attestante in modo completo la notifica a mezzo PEC; la mera produzione della sentenza senza relata e del solo messaggio PEC non era sufficiente. La Corte ha inoltre escluso che potesse operare la regola che consente di ritenere procedibile il ricorso quando risulti comunque che la notifica del ricorso sia avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché nel caso concreto tale termine era già spirato al momento della notifica del ricorso. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
Richiamato solo per indicare il fondamento della cartella IVA emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
art. 325 c.p.c.
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.
art. 369 c.p.c.
Il ricorrente che deduce la notifica della sentenza impugnata deve depositare, nel termine di legge, la copia della sentenza con la relata di notifica o la documentazione telematica equivalente; la mancanza comporta improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
La successiva produzione documentale tardiva non può sanare l'omissione del deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
art. 370, terzo comma, c.p.c.
È richiamato per il caso in cui la documentazione mancante risulti prodotta dal controricorrente nel termine previsto.
art. 24 Cost.
La sanzione dell'improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La sanzione dell'improcedibilità non è ritenuta contrastante con il giusto processo.
art. 6 CEDU
La sanzione dell'improcedibilità è compatibile con il diritto a un processo equo.
art. 9 L. n. 53/1994
È richiamato in tema di prova della notifica a mezzo PEC, la cui mancanza può determinare nullità e non inesistenza della notifica, se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non trova applicazione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la dichiarazione del ricorrente di avvenuta notificazione della sentenza impugnata lo vincola e gli impone di depositare la documentazione idonea a provare tale notificazione entro il termine dell'art. 369 c.p.c.; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- Quando la sentenza impugnata sia stata notificata via PEC, il deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. deve comprendere i messaggi telematici di spedizione e ricezione o le copie cartacee equivalenti, non essendo sufficiente la sola copia autentica della sentenza o un generico stampato del messaggio PEC.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata/documentazione di notifica è rilevabile d'ufficio e non può essere sanata da una produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c., salvo che la documentazione mancante risulti già dagli atti nei modi consentiti dalla legge.
- La procedibilità del ricorso non può essere salvata invocando la regola del termine breve se, in concreto, la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
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