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Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della delibera consiliare n. 33 del 28.10.2024, avente ad oggetto “EVENTI SISMICI 2016 - Acquisizione al patrimonio del Comune delle aree su cui insistono le Strutture Abitative di Emergenza (SAE) di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2023 - Dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio - disposizione della proroga per l’emanazione del Decreto di Esproprio ai sensi dell’art. 13 DPR 327/2001”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.

Giustizia amministrativa202500523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera consiliare comunale che dispone l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree su cui insistono le Strutture Abitative di Emergenza, dichiara la pubblica utilità, appone il vincolo preordinato all’esproprio e proroga il termine per l’emanazione del decreto di esproprio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura finalizzata all’esproprio di un’area di sua proprietà, già occupata d’urgenza dopo gli eventi sismici del 2016 e attualmente detenuta dal Comune di Cascia, sulla quale sono state realizzate opere di urbanizzazione e installate Strutture Abitative di Emergenza. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma emerge che la stessa ricorrente ha rilevato la mancata produzione di una pluralità di atti richiamati nei provvedimenti comunali, con conseguente incompletezza del quadro documentale.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Umbria, ritenendo che dagli atti emergano il ruolo della Regione quale soggetto attuatore nell’ambito della normativa emergenziale per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza e la sua competenza all’erogazione delle somme necessarie all’espropriazione. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Cascia, ordinandogli di depositare entro quarantacinque giorni l’intera documentazione relativa alla vicenda, con particolare riferimento agli atti adottati sulla proprietà della ricorrente dopo il decreto sindacale del 25 agosto 2017, corredati dalle attestazioni di notifica o pubblicazione, nonché una relazione puntuale sugli sviluppi procedimentali. Il TAR ha avvertito che l’eventuale mancata ottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari ai fini della completezza del giudizio; nel caso concreto l’ordine è stato rivolto alla ricorrente nei confronti della Regione Umbria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata esecuzione dell’ordine istruttorio può essere valutata dal collegio ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato nell’ordinanza insieme alle disposizioni sugli incombenti istruttori, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

  • art. 13 d.P.R. 327/2001

    proroga per l’emanazione del Decreto di Esproprio

    Richiamato quale base normativa della proroga del termine per l’emanazione del decreto di esproprio oggetto della delibera impugnata.

Massime di principio

  • Quando dagli atti di causa emerge il possibile coinvolgimento di un’amministrazione titolare di funzioni attuative o finanziarie direttamente connesse all’oggetto dell’impugnazione, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 49 c.p.a., ponendo il relativo onere notificatorio a carico della parte ricorrente.
  • Se il quadro documentale non consente un’esaustiva ricostruzione dei fatti, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di depositare l’intera documentazione relativa alla vicenda e una relazione sugli sviluppi procedimentali, individuando gli atti necessari e le relative attestazioni di notifica o pubblicazione.
  • L’eventuale inottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal collegio ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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