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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 826 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi locali - ICI - Importo complessivo - Parziale acconto versamento - Saldo dovuto - Tardivo versamento - Somme corrisposte saldo - Sanzioni ridotte - Parziale imputazione - Ente impositore - Avviso accertamento - Tardivo versamento - Integrale imputazione tributo - Sanzione irrogata - 30 percento - Ravvedimento operoso - Inapplicabilità tributi locali - Legittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’ente impositore è stata ritenuta legittima. È stato confermato che, nel caso esaminato, il pagamento tardivo del saldo ICI poteva essere imputato integralmente al tributo e che poteva essere irrogata la sanzione piena del 30%. Il ravvedimento operoso, con conseguente riduzione della sanzione e imputazione parziale delle somme alle sanzioni, è stato ritenuto non applicabile ai tributi locali nella fattispecie considerata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l’avviso di accertamento sostenendo che il pagamento tardivo del saldo avrebbe dovuto essere imputato solo parzialmente al tributo, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta secondo il ravvedimento operoso. L’ente impositore aveva invece imputato integralmente la somma versata al tributo ancora dovuto e aveva applicato la sanzione ordinaria del 30% sull’importo tardivamente versato.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato tardivamente.

    La disposizione è stata applicata per giustificare l’irrogazione della sanzione ordinaria del 30% in caso di tardivo versamento dell’imposta.

  • Art. 19, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La norma è richiamata nell’ambito della disciplina del ravvedimento operoso e delle modalità di imputazione dei versamenti; nella fattispecie è stata esclusa l’applicazione del ravvedimento ai tributi locali.

Massime di principio

  • Il versamento tardivo di un tributo locale può comportare l’applicazione della sanzione ordinaria del 30% quando non ricorrono i presupposti per una riduzione.
  • Non si può presumere automaticamente l’applicabilità del ravvedimento operoso ai tributi locali: occorre verificare la disciplina vigente e i presupposti specifici del tributo e del periodo d’imposta.
  • Quando il pagamento tardivo non copre integralmente tributo e sanzioni, l’ente può imputarlo prioritariamente al tributo dovuto, con conseguente permanenza dell’obbligazione sanzionatoria.
  • Per beneficiare di una sanzione ridotta è normalmente necessario effettuare il ravvedimento nei termini e secondo modalità previste dalla legge, prima dell’intervento dell’ente impositore.
  • La disciplina applicabile deve essere verificata con riferimento alla normativa vigente e all’orientamento giurisprudenziale relativo allo specifico tributo e all’anno interessato.

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