Cassazione Penale, Sentenza n. 22556/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva assolto l'imputato per il danneggiamento di pneumatici (art. 635 c.p.), sostenendo che la fattispecie aggravata per beni esposti alla pubblica fede non è stata depenalizzata e che il Tribunale non aveva valutato correttamente la sussistenza dell'aggravante contestata in fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato che il delitto previsto dall'art. 635 c.p., nella forma commessa su cose esposte alla pubblica fede, non è stato depenalizzato e, per effetto del d.lgs. 31/2024, è divenuto procedibile a querela. Dal fascicolo risultava prodotta e tempestiva la querela della persona offesa; perciò la sentenza di assoluzione del Tribunale è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Ancona in diversa composizione per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di danneggiamento commessa su cose esposte alla pubblica fede conserva rilevanza penale e, dopo la modifica del d.lgs. n. 31/2024, è procedibile a querela.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Richiamato come norma collegata che qualifica il danno su cose esposte alla pubblica fede; utile per definire la natura aggravata della condotta.
Decreto legislativo 15/01/2016 n. 7
Il decreto del 2016 ha depenalizzato talune fattispecie di danneggiamento, ma non ha eliminato la rilevanza penale dell'aggravante relativa a cose esposte alla pubblica fede nel caso concreto contestato.
Decreto legislativo 19/03/2024 n. 31 (art. 1, comma 1, lett. b. e art. 9, comma 1)
Ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede e ha stabilito disposizioni transitorie per i fatti anteriori all'entrata in vigore, con decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore del decreto.
art. 85 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 150
Richiamato dalle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 31/2024 per la disciplina dei termini processuali applicabili ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del correttivo; la Corte ha applicato tali disposizioni secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 31/2024.
art. 606, comma 1 lett. b) e comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso per cassazione del Procuratore generale per violazione di legge; conferma che il ricorso per cassazione è ammesso, sotto il profilo della violazione di legge, anche avverso sentenze pronunciate da organi giurisdizionali.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Citati solo per rilevare che non è stata richiesta la trattazione orale in presenza; elemento formale considerato dalla Corte.
art. 550 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore in discussione tardiva per sostenere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento; la Corte ha ritenuto la deduzione non pertinente rispetto al profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale.
Massime di principio
- Quando una norma penale viene modificata successivamente al fatto, verificare sempre le disposizioni transitorie per capire quale regime processuale e temporale si applica (es. decorrenza dei termini dalla data di entrata in vigore del decreto).
- La depenalizzazione parziale o la riforma non sempre elimina la responsabilità penale per tutte le ipotesi: controllare se l'aggravante contestata è rimasta vigente o è stata espressamente esclusa dalla depenalizzazione.
- Se la nuova disciplina rende la fattispecie procedibile a querela, la presenza e la tempestività della querela della persona offesa è requisito procedurale essenziale che il giudice deve verificare prima di dichiarare l'estinzione del reato o l'inammissibilità dell'azione penale.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge anche quando non è stato proposto appello; le eccezioni formali corrono in parallelo alla verifica di merito sulla corretta applicazione della legge penale e delle norme processuali.
- In caso di errore di qualificazione legislativa da parte del giudice di merito (es. ritenere depenalizzata una condotta che non lo è), la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre il proseguimento del procedimento secondo le nuove regole procedurali.
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