Cassazione Penale, Sentenza n. 40915/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa aggravata (sentenza del Tribunale di Taranto del 25/07/2018 confermata in appello il 27/11/2020). I motivi principali del ricorso in cassazione erano: 1) omissione da parte della corte d'appello nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, considerata la data di consumazione dei fatti (28/05/2012) e i periodi di sospensione già intervenuti; 2) dedotta manifesta illogicità della sentenza di appello quanto all'accertamento della colpevolezza, in relazione al ruolo dell'imputato e all'assenza di artifici e raggiri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha calcolato che, avendo come ultima data dei fatti il 28/05/2012, il termine massimo prorogato è decorso al 28/11/2019; aggiungendo i periodi di sospensione (9 mesi e 5 giorni) si giunge al 2/09/2020, quindi prima della pronuncia d'appello del novembre 2020. Perciò la condanna penale è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Le statuizioni civili sono state invece confermate ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen.; il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato in quanto proponeva una diversa valutazione delle prove già oggetto di due sentenze conformi nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla riassunzione e sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per descrivere la sintesi degli argomenti proposti dal difensore
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b), c), e), h))
Indica i motivi di cassazione invocati (vizi nella motivazione e nella valutazione della prova, omissione di una statuizione sulla prescrizione); la Corte ha ritenuto fondato il vizio relativo alla mancata dichiarazione della prescrizione
art. 578 cod.proc.pen.
Permette alla Corte di Cassazione, quando annulla per estinzione del reato, di confermare le statuizioni civili sorte nel processo penale; la Corte l'ha applicata per mantenere la condanna al risarcimento nei confronti della parte civile
Massime di principio
- Verificare sempre la data ultima di consumazione del reato e calcolare il termine di prescrizione tenendo conto delle proroghe e dei periodi di sospensione: se il termine è decorso prima della sentenza impugnata il reato può essere dichiarato estinto per prescrizione.
- La Corte d'appello è tenuta a considerare la prescrizione anche se questa non è adeguatamente valutata in grado precedente; la Cassazione può annullare senza rinvio quando la prescrizione è manifestamente maturata prima della pronuncia impugnata.
- L'estinzione del reato per prescrizione produce la caduta degli effetti penali della condanna, ma non necessariamente delle conseguenze civili: la Corte di Cassazione può confermare le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen.
- I motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove già esaminate in due gradi conformi sono difficilmente ritenuti fondati in Cassazione; è più efficace concentrarsi su vizi di diritto, come errori di calcolo della prescrizione o violazioni procedurali.
- Quando si contesta la prescrizione è fondamentale documentare con precisione i periodi di sospensione e gli atti interruttivi o prorogativi per dimostrare se il termine di estinzione fosse o meno decorso alla data della pronuncia impugnata.
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