Sentenza del 08/07/2015 n. 6228 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BANCARIO - Assoggettamento ad Iva - Fidejussione - Decreto ingiuntivo - Imposta di registro - Misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che al decreto ingiuntivo deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La conclusione vale anche per la condanna del fideiussore, poiché le fideiussioni non sono state ritenute autonome rispetto ai finanziamenti, ma elementi funzionali e condizionanti l'erogazione degli stessi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un decreto ingiuntivo con cui erano stati condannati sia il debitore principale sia il fideiussore al pagamento di somme derivanti da un contratto di finanziamento bancario assoggettato a IVA. Si discuteva, in particolare, se l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale oppure in misura fissa, considerando l'assoggettamento a IVA del finanziamento e il rapporto tra le fideiussioni e il contratto principale.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. 131/1986
Disciplina l'imposta di registro applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria, tra cui i decreti ingiuntivi.
Nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 131/1986
Rileva per individuare il trattamento fiscale dei provvedimenti giudiziari che dispongono condanne al pagamento di somme derivanti da rapporti soggetti a IVA.
Art. 40 del d.P.R. 131/1986
Prevede il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando l'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa, salvo diverse previsioni.
Art. 10 del d.P.R. 633/1972
Individua operazioni finanziarie esenti da IVA; il finanziamento bancario rientrante in tale regime conserva rilevanza ai fini del principio di alternatività IVA/registro.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo riguarda somme derivanti da un finanziamento bancario assoggettato al regime IVA, l'imposta di registro deve normalmente essere applicata in misura fissa per effetto dell'alternatività tra IVA e registro.
- La condanna del fideiussore segue, ai fini dell'imposta di registro, il trattamento del rapporto principale quando la fideiussione è funzionalmente collegata al finanziamento e non costituisce un'operazione autonoma.
- Per stabilire se applicare l'imposta proporzionale o fissa occorre verificare la natura del rapporto sottostante al decreto ingiuntivo e il suo regime IVA, non soltanto il contenuto formale della condanna giudiziale.
- La mera presenza di una garanzia fideiussoria non giustifica automaticamente un'imposizione proporzionale autonoma se la garanzia è stata richiesta come condizione per l'erogazione del finanziamento.
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