Cassazione Civile, Ordinanza n. 28676/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
La decisione riguarda esclusivamente un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Gli istanti hanno rilevato che, nel corpo dell'ordinanza n. 17333/2023, era stata invertita l'indicazione delle parti processuali: si leggeva infatti che il ricorso per cassazione era stato proposto dalla banca e resistito dai privati, mentre dall'intestazione dell'ordinanza risultava il contrario. Gli stessi istanti hanno anche segnalato un passaggio motivazionale nel quale compariva l'aggettivo "errate", chiedendo alla Corte di valutare se integrasse un errore materiale. La Corte ha esaminato la richiesta e ha ritenuto che soltanto la prima inesattezza fosse frutto di mera svista materiale, correggibile con il rimedio della correzione di errore materiale; ha invece escluso che il secondo rilievo integrasse un errore materiale, ritenendolo coerente con la motivazione complessiva.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione limitatamente all'errore materiale relativo all'inversione tra ricorrente e resistente nella motivazione dell'ordinanza n. 17333/2023, disponendo che il testo corretto riporti i privati come ricorrenti e la banca come resistente. Ha escluso ogni ulteriore correzione sul passaggio segnalato dagli istanti, ritenendolo non erroneo in senso materiale. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza e non ha provveduto sulle spese.
Norme richiamate
artt. 287-288 c.p.c.
La Corte fa applicazione del rimedio della correzione dell'errore materiale per una svista testuale che non incide sul contenuto decisorio, distinguendola dall'errore revocatorio.
Cass. 24 luglio 2012, n. 12962
Richiamata per definire la differenza tra errore di fatto revocatorio ed errore materiale: la svista materiale è emendabile con correzione, mentre l'errore revocatorio concerne l'erronea percezione degli atti di causa.
Cass. n. 12184 del 2020
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'erronea indicazione delle parti nel testo di un provvedimento, quando risulti chiaramente smentita dall'intestazione e dal resto della motivazione, costituisce errore materiale correggibile.
- Il rimedio della correzione è esperibile solo per sviste testuali o materiali che non richiedono una rivalutazione del contenuto decisorio e non per errori di giudizio o di motivazione.
- Un'espressione contenuta nella motivazione non va corretta se, letta nel contesto complessivo, risulta logicamente riferita alle argomentazioni esaminate e non integra una svista materiale.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, in assenza di specifiche ragioni di soccombenza e trattandosi di attività meramente emendativa, può non farsi luogo a provvedimento sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28638/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →