Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12814/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro (eseguiti il 18/06/2025) con cui erano stati sequestrati: 50.000 euro in cassaforte, 4.720 sterline e 9 orologi di lusso rinvenuti nella camera da letto del ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 325 e 321 c.p.p.) e vizio di motivazione per carenza dei requisiti del sequestro (mancanza di nesso di pertinenza tra beni e reato, assenza di indicazione di esigenze probatorie o di rischio di aggravamento/protrazione delle conseguenze del reato), e censurava l'uso di dichiarazioni de relato (informazioni rese da Luca Magnoni) non riscontrate, il mancato esame della documentazione difensiva (attestazioni di donazioni, buste paga, fatture di acquisto degli orologi) e l'anomalo mancato sequestro del telefono indicato nel decreto di perquisizione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché il difensore ha trasmesso atto di rinuncia dopo la revoca del sequestro e la restituzione dei beni (revoca del P.M. del 18/12/2025, esecuzione restituzione 26/12/2025). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia comporta l'immediata estinzione del rapporto processuale e che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna né a carico delle spese o sanzioni pecuniarie. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e si è estinto il procedimento di cassazione senza condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame ex art. 324: il ricorso originario era diretto avverso il provvedimento del Tribunale del riesame adottato ai sensi di tale articolo.

  • artt. 252 e 253 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la perquisizione e il sequestro: il decreto di perquisizione/sequestro impugnato era stato emesso ai sensi di queste disposizioni.

  • artt. 56, 110, 575 e 577, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Norme penali che individuano il reato contestato (omicidio e partecipazione/concorso): rilevanti per stabilire il contesto investigativo e l'oggetto del sequestro.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per censurare la legittimità del sequestro: la Corte valuta che le doglianze avrebbero riguardato i requisiti sostanziali per l'adozione del sequestro ma la questione è divenuta priva di interesse per sopravvenuta restituzione dei beni.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione e ai requisiti procedurali del provvedimento impugnato (esame degli elementi di fatto e motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso conteneva un unico motivo esposto nei limiti richiesti.

  • artt. 591, comma 1 e 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte relativamente alle ipotesi di inammissibilità del ricorso: la Corte distingue la sopravvenuta inammissibilità per perdita di interesse dalle cause tassative di inammissibilità previste da tali articoli.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e la restituzione dei beni determinano la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con estinzione del rapporto processuale senza condanne alle spese.
  • Quando è contestato un sequestro di natura reale, il giudice deve verificare l'esistenza del nesso di pertinenza tra i beni e il reato e motivare in concreto le esigenze probatorie e il periculum in mora o l'aggravamento delle conseguenze del reato.
  • Dichiarazioni de relato (informazioni rese da terzi/informatori) richiedono riscontri concreti; il loro uso esclusivo, senza elementi aggiuntivi, può essere censurato se non supportato da ulteriori riscontri.
  • La produzione in giudizio di documentazione comprovante la provenienza lecita dei beni (attestazioni, buste paga, fatture di acquisto) deve essere valutata dal giudice del riesame; l'omessa valutazione può costituire motivo di impugnazione, salvo che la questione sia sopravvenuta priva di interesse.
  • Il mancato sequestro di oggetti indicati nel decreto di perquisizione (es. telefono) è elemento rilevante da chiarire e può assumere rilievo nel sindacato sull'adeguatezza del provvedimento cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.