Cassazione Civile, Ordinanza n. 23408/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale su acquisto di terreno edificabile, emesso in seguito al disconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista per il trasferimento di aree edificabili. L'atto era stato notificato al notaio rogante quale obbligato in solido; la società acquirente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto con riconoscimento del beneficio, ma in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso della società per difetto di legittimazione ad impugnare, ritenendo che l'avviso notificato al notaio fosse oggetto di separata impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione, poi rinunciato con atto notificato alla controparte prima dell'udienza.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata con atto univoco e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal difensore, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha natura accettizia e non richiede accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, rilevando che la controricorrente non aveva richiesto la condanna del rinunciante alle spese; ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base normativa dell'agevolazione fiscale disconosciuta dall'amministrazione
art. 390 c.p.c.
disciplinante la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, ritenuta rituale nel caso concreto
art. 306 c.p.c.
ritenuto non applicabile al giudizio di cassazione, sicché la mancata accettazione della rinuncia non impedisce l'estinzione del processo
art. 391, comma 4, c.p.c.
non opera, in caso di rinuncia non accettata, per escludere automaticamente la condanna alle spese; resta il potere del giudice di valutare la compensazione in presenza di giusti motivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente formulata e sottoscritta dal difensore munito dei relativi poteri e dalla parte, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non si applica il meccanismo accettizio dell'art. 306 c.p.c.
- La rinuncia al ricorso per cassazione fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la regola è la condanna del rinunciante alle spese, ma il giudice può disporne la compensazione in presenza di specifiche circostanze, specie se la controparte non abbia chiesto espressamente la condanna.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnante soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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