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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42616/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello denunciando: 1) insufficiente accertamento del dolo e presunta inversione dell'onere della prova, sostenendo che gli errori nella determinazione del reddito siano stati solo di leggerezza/negligenza; 2) violazione del principio ne bis in idem per una precedente archiviazione per particolare tenuità relativa a una diversa istanza di patrocinio per lo stesso anno d'imposta 2015; 3) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per tenuità, per avere la Corte ritenuto sussistente una causa ostativa di abitualità; 4) carenza di motivazione sulla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e su presunto assorbimento delle fattispecie di omessa comunicazione nel reato di falsa attestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i profili: non c'è ne bis in idem perché la precedente archiviazione riguardava un atto diverso (altra istanza di patrocinio) e quindi non lo stesso fatto/atto; le omissioni di comunicazione delle variazioni reddituali (anni 2016 e 2017) costituiscono reati autonomi rispetto alla falsa attestazione relativa al 2015 e non risultano assorbite; la Corte territoriale non ha invertito l'onere della prova, avendo motivato la prova del dolo e ritenuto insufficienti le giustificazioni difensive (anche quelle riferite al commercialista); l'art. 131-bis c.p. non è applicabile per la causa ostativa dell'abitualità, avendo il giudice valutato anche reati dichiarati non punibili o prescritti nello stesso procedimento come rilevanti per il quadro complessivo; l'esclusione delle attenuanti generiche è stata motivata in base all'assenza di elementi positivi e alla condotta processuale e pregressa del ricorrente. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In sede di merito la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo alla falsa attestazione per il 2015 e aveva confermato la responsabilità per le rimanenti fattispecie (omessa comunicazione per 2016 e 2017), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115

    Le norme regolano le fattispecie sanzionate in relazione alle false attestazioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per le false attestazioni e per le omesse comunicazioni secondo le previsioni del decreto

  • Codice penale

    L'art. 47 (errore) non è stato ritenuto escludente del dolo: la Corte ha valutato che l'errore invocato risultasse non provato o non inevitabile e che fosse stata provata la condotta dolosa

  • Codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando sussiste una causa ostativa di abitualità; la giurisprudenza e la sentenza considerano rilevanti per l'abitualità anche illeciti non punibili o prescritti emersi nello stesso procedimento

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'estensione della motivazione nel ricorso; il ricorso ha dovuto esporre i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione

Massime di principio

  • Una precedente archiviazione per particolare tenuità non impedisce automaticamente una successiva azione penale se l'atto archiviato è formalmente diverso (diversa istanza/atto) rispetto al fatto che ora si procede: il ne bis in idem richiede identità materiale del fatto/atto.
  • Le omissioni di comunicazione di variazioni reddituali costituiscono reati autonomi rispetto alla falsa attestazione iniziale; non si assorbono automaticamente nel reato di falsa attestazione.
  • L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) è escluso quando ricorre una causa ostativa di "abitualità" valutata anche sulla base di reati non punibili o prescritti nel medesimo procedimento e di precedenti che mostrino inclinazione al delitto.
  • L'onere della prova del dolo resta in capo all'accusa, ma la Corte può ritenere il dolo provato quando le giustificazioni difensive (es. errori del commercialista, negligenza) non risultano dimostrate e i fatti sono logicamente riconducibili alla volontarietà della condotta.
  • L'assenza di danno patrimoniale non è di per sé sufficiente a qualificare il fatto come "particolarmente tenue": va valutato il quadro complessivo, compresi effetti pratici e ripetizione della condotta.
  • Per ottenere l'applicazione di attenuanti generiche il ricorrente deve fornire elementi positivi idonei a farle ritenere; la sola deduzione astratta non è sufficiente se emergono precedenti e comportamenti che indicano pericolosità o recidiva.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: l'omesso confronto rende il motivo inammissibile.

Testo integrale

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