Cassazione Civile, Ordinanza n. 18319/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, fondato su indagini finanziarie svolte su conti correnti intestati a un terzo, padre del socio di maggioranza e amministratore della società. L’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo le movimentazioni bancarie riferibili alla società in ragione della ristretta compagine sociale e del rapporto familiare con l’intestatario dei conti. La società ha contestato la riferibilità delle movimentazioni, sostenendo che il soggetto terzo svolgesse autonoma attività agricola e che i versamenti trovassero giustificazione in tale attività. Dopo un primo accoglimento in CTP e un rigetto in CTR, la causa è stata decisa in sede di rinvio con accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 394 c.p.c., per avere la CTR, in sede di rinvio, omesso di rivalutare gli elementi istruttori alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione; 2) motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per insufficienza della motivazione sulla prova indiziaria; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sugli accertamenti bancari, per avere la CTR ritenuto sussistente la presunzione legale e per non avere valorizzato l’esercizio di altra attività agricola da parte del terzo; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nel rilascio della procura nel 2009, nell’esito negativo dei controlli sull’altro socio, nello svolgimento di attività d’impresa agricola da parte del terzo e nei ricavi di tale attività.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo perché la CTR si è attenuta ai principi di diritto fissati nel giudizio rescindente, limitandosi a verificare l’insufficienza della prova contraria della contribuente; il secondo perché la motivazione della sentenza di rinvio, pur sintetica, era sufficiente e non apparente; il terzo perché, in parte, tendeva a una nuova valutazione del merito e, in parte, era infondato, essendo la presunzione già stata ritenuta sussistente in sede rescindente e non essendo decisivi gli elementi evocati; il quarto perché non vi era omesso esame di fatti decisivi, posto che alcuni elementi erano stati considerati e gli altri non erano idonei a mutare l’esito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall’Ufficio si presumono riferite a operazioni imponibili; la presunzione può operare anche rispetto a conti intestati a soci o congiunti in presenza di indici sintomatici della riferibilità alla società
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
in materia IVA vale la medesima presunzione bancaria sulle movimentazioni sui conti, estensibile ai conti di soci o familiari quando ricorrano elementi sintomatici di riferibilità all’ente
art. 2697 c.c.
la parte contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica per superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono concorrere a fondare l’accertamento della riferibilità delle movimentazioni alla società
art. 2728 c.c.
operano presunzioni legali relative, superabili solo con prova contraria idonea e analitica
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema accertativo, in combinazione con le presunzioni bancarie
art. 5 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo delle censure di violazione di legge sui presupposti dell’accertamento bancario e sulla prova contraria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo delle censure sulla violazione dei limiti del giudizio di rinvio e sulla motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, non per semplice sinteticità o insufficienza
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria, senza ravvisare un vizio nel caso concreto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammessa la critica alla sufficienza della motivazione o alla mera valutazione delle prove
art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza rescindente e non può discostarsene, salvo ius superveniens
art. 111, comma 6, Cost.
parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o inconciliabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposto per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le presunzioni previste dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 possono operare anche rispetto a conti formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi sintomatici che rendano altamente probabile la riferibilità sostanziale delle movimentazioni al contribuente verificato, specie in presenza di società a ristretta base e di stretti legami familiari tra soci/amministratori e intestatari dei conti.
- Una volta ritenuta operante la presunzione legale o presuntiva di riferibilità delle movimentazioni, il contribuente può superarla solo mediante prova contraria specifica, analitica e puntuale, correlando ogni singola movimentazione a operazioni già emerse nelle dichiarazioni o dimostrandone in modo preciso l’estraneità all’attività d’impresa; non basta una giustificazione generica o ipotetica.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza rescindente e non può rimettere in discussione i punti già definiti, salvo i casi di ius superveniens rilevante.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: è rilevante solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico, discusso tra le parti, che sia effettivamente decisivo; non possono essere fatti, in tale senso, le singole argomentazioni difensive, i singoli elementi istruttori o le mere ipotesi alternative già implicitamente considerate dal giudice di merito.
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