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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18319/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2006, fondato su indagini finanziarie svolte su conti correnti intestati a un terzo, padre del socio di maggioranza e amministratore della società. L’Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati, ritenendo le movimentazioni bancarie riferibili alla società in ragione della ristretta compagine sociale e del rapporto familiare con l’intestatario dei conti. La società ha contestato la riferibilità delle movimentazioni, sostenendo che il soggetto terzo svolgesse autonoma attività agricola e che i versamenti trovassero giustificazione in tale attività. Dopo un primo accoglimento in CTP e un rigetto in CTR, la causa è stata decisa in sede di rinvio con accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 394 c.p.c., per avere la CTR, in sede di rinvio, omesso di rivalutare gli elementi istruttori alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione; 2) motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per insufficienza della motivazione sulla prova indiziaria; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sugli accertamenti bancari, per avere la CTR ritenuto sussistente la presunzione legale e per non avere valorizzato l’esercizio di altra attività agricola da parte del terzo; 4) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nel rilascio della procura nel 2009, nell’esito negativo dei controlli sull’altro socio, nello svolgimento di attività d’impresa agricola da parte del terzo e nei ricavi di tale attività.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo perché la CTR si è attenuta ai principi di diritto fissati nel giudizio rescindente, limitandosi a verificare l’insufficienza della prova contraria della contribuente; il secondo perché la motivazione della sentenza di rinvio, pur sintetica, era sufficiente e non apparente; il terzo perché, in parte, tendeva a una nuova valutazione del merito e, in parte, era infondato, essendo la presunzione già stata ritenuta sussistente in sede rescindente e non essendo decisivi gli elementi evocati; il quarto perché non vi era omesso esame di fatti decisivi, posto che alcuni elementi erano stati considerati e gli altri non erano idonei a mutare l’esito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    le movimentazioni sui conti bancari acquisiti dall’Ufficio si presumono riferite a operazioni imponibili; la presunzione può operare anche rispetto a conti intestati a soci o congiunti in presenza di indici sintomatici della riferibilità alla società

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    in materia IVA vale la medesima presunzione bancaria sulle movimentazioni sui conti, estensibile ai conti di soci o familiari quando ricorrano elementi sintomatici di riferibilità all’ente

  • art. 2697 c.c.

    la parte contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica per superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono concorrere a fondare l’accertamento della riferibilità delle movimentazioni alla società

  • art. 2728 c.c.

    operano presunzioni legali relative, superabili solo con prova contraria idonea e analitica

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema accertativo, in combinazione con le presunzioni bancarie

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    veicolo delle censure di violazione di legge sui presupposti dell’accertamento bancario e sulla prova contraria

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicolo delle censure sulla violazione dei limiti del giudizio di rinvio e sulla motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente, non per semplice sinteticità o insufficienza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria, senza ravvisare un vizio nel caso concreto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammessa la critica alla sufficienza della motivazione o alla mera valutazione delle prove

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza rescindente e non può discostarsene, salvo ius superveniens

  • art. 111, comma 6, Cost.

    parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o inconciliabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposto per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le presunzioni previste dagli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 possono operare anche rispetto a conti formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi sintomatici che rendano altamente probabile la riferibilità sostanziale delle movimentazioni al contribuente verificato, specie in presenza di società a ristretta base e di stretti legami familiari tra soci/amministratori e intestatari dei conti.
  • Una volta ritenuta operante la presunzione legale o presuntiva di riferibilità delle movimentazioni, il contribuente può superarla solo mediante prova contraria specifica, analitica e puntuale, correlando ogni singola movimentazione a operazioni già emerse nelle dichiarazioni o dimostrandone in modo preciso l’estraneità all’attività d’impresa; non basta una giustificazione generica o ipotetica.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione nella sentenza rescindente e non può rimettere in discussione i punti già definiti, salvo i casi di ius superveniens rilevante.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: è rilevante solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa e incomprensibile; non è più consentito censurare la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico, discusso tra le parti, che sia effettivamente decisivo; non possono essere fatti, in tale senso, le singole argomentazioni difensive, i singoli elementi istruttori o le mere ipotesi alternative già implicitamente considerate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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