Sentenza n. 16241/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto prot. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministro dell’Interno in data 2.8.2024 e notificato in data 2.11.2024, con il quale è stato disposto il respingimento dell’istanza presentata in data 7.9.2021 dal ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 2 agosto 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta il 7 settembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza fondato su tre precedenti penali: una condanna del 2011, irrevocabile il 12 novembre 2011, per falsità materiale in certificati e guida senza patente, con pena detentiva di sei mesi e quindici giorni; un decreto penale del 2014 per disturbo alle persone continuato, con sanzione pecuniaria di 300 euro; e una condanna per lesioni personali, confermata nel 2016 e divenuta irrevocabile il 15 luglio 2016. Dopo il preavviso di rigetto comunicato il 18 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, le osservazioni del richiedente non hanno modificato la valutazione ministeriale. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per motivazione erronea e carente, sostenendo che i fatti fossero bagatellari e risalenti nel tempo. Ha inoltre contestato che gli episodi fossero indicativi di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno 1.500 euro, oltre oneri e accessori. Ha ritenuto che il complesso dei precedenti, valutato globalmente e non in modo atomistico, costituisca un indice di inaffidabilità e di mancata compiuta integrazione nella comunità nazionale. La distanza temporale non rendeva irrilevanti i fatti: i precedenti ricadevano nel periodo decennale considerato ai fini della domanda. Il giudice ha inoltre escluso che la falsità materiale e la guida senza patente fossero condotte bagatellari: la prima incide sulla fede pubblica e sul regolare funzionamento della PA; la seconda segnala la guida senza accertata perizia e comporta un rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Anche il disturbo alle persone e le lesioni sono stati reputati rilevanti per i beni tutelati. Il TAR ha riconosciuto l’errore dell’Amministrazione nell’attribuire al reato di lesioni un’automatica ostatività, ma lo ha ritenuto ininfluente perché il diniego era plurimotivato e le altre ragioni erano autonomamente sufficienti a sorreggerlo. Lo stabile inserimento economico e sociale non è stato considerato sufficiente a superare gli elementi ostativi né a integrare meriti speciali: nella naturalizzazione rilevano l’interesse pubblico e una prognosi di piena affidabilità e adesione ai valori dell’ordinamento.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone, infatti, l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico riferita ai fini della società nazionale; il solo interesse individuale del richiedente non basta.
art. 3 l. 241/1990
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto”.
La motivazione del diniego può fondarsi su una valutazione prognostica complessiva dei precedenti, considerando natura, frequenza, reiterazione e reciproca relazione degli episodi, anziché esaminare isolatamente ciascun fatto.
art. 10-bis l. 241/1990
I richiamati pregiudizi hanno indotto a valutare negativamente la domanda di cittadinanza dandone notizia all’interessato con ministeriale del 18.10.2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non utili alla positiva definizione del procedimento.
Il testo dà conto del preavviso di rigetto e dell’esame delle osservazioni, ma non enuncia una regola interpretativa autonoma dell’art. 10-bis.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può formulare un giudizio prognostico di affidabilità sulla base della valutazione globale dei precedenti penali, considerando congiuntamente natura, periodicità, reiterazione e reciproca relazione delle condotte, senza limitarsi a un esame atomistico.
- Ai fini della naturalizzazione, anche reati di lieve entità o risalenti possono essere valutati quando siano pertinenti al periodo di osservazione e incidano su beni e valori rilevanti per la convivenza e la sicurezza; la loro eventuale tenuità penale non ne esclude automaticamente la rilevanza nella valutazione complessiva.
- La guida senza patente può essere considerata un elemento sfavorevole nella valutazione della domanda di cittadinanza, in quanto denota l’assenza di un accertamento di perizia e competenza alla guida e può esporre a rischio la sicurezza e l’incolumità pubblica.
- Quando un diniego è fondato su più ragioni autonome, l’eventuale illegittimità di una di esse non comporta l’annullamento se le restanti ragioni sono, ciascuna, sufficienti a sorreggere la decisione.
- Lo stabile inserimento sociale o economico, in quanto condizione ordinaria e prerequisito, non dimostra da solo meriti speciali né supera necessariamente gli elementi negativi emersi nella valutazione di affidabilità richiesta per la naturalizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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