Ordinanza n. 1419/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - del Provvedimento Autorizzativo Unico n. -OMISSIS- del 20/11/2025, emesso dallo SUAP del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata autorizzata l’apertura di una media struttura di vendita; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzativo Unico che ha autorizzato l'apertura di una media struttura di vendita
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il Provvedimento Autorizzativo Unico emesso dallo SUAP comunale per l'apertura di una media struttura di vendita, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio è emerso che il complesso immobiliare nel quale si trova il locale destinato all'attività commerciale era stato oggetto di un atto di vendita successivamente dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 64 l.f., dal Tribunale civile. La pronuncia ha imposto alla società acquirente e subentrata nella locazione la restituzione degli immobili alla curatela fallimentare; tale decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello, ma non risultava ancora passata in giudicato. Il TAR ha rilevato che l'esito definitivo del giudizio civile incide sulla legittimazione e sull'attualità dell'interesse a ricorrere nel giudizio amministrativo, poiché la curatela potrebbe avere il potere esclusivo di apprendere e amministrare il bene, con conseguenze sulla disponibilità del locale e sulla posizione della società beneficiaria dell'autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello civile. Ha escluso la sussistenza, allo stato, di una sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma ha ritenuto configurabile un rapporto di dipendenza tra il giudizio civile e quello amministrativo sotto il profilo della legittimazione e dell'attualità dell'interesse a ricorrere. Richiamando l'art. 79 c.p.a. e l'art. 337 c.p.c., il Collegio ha ritenuto applicabile anche la sospensione facoltativa, finalizzata a evitare lo svolgimento di attività processuale che potrebbe perdere utilità. La sospensione è stata giustificata da ragioni di economia processuale e di effettività della tutela, in considerazione della possibile attribuzione alla curatela del potere esclusivo di apprensione e amministrazione dell'immobile. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi di annullamento del provvedimento autorizzativo né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 79 c.p.a.
Il rinvio ai casi di sospensione disciplinati dal codice di procedura civile comprende l'intero sistema civilistico, inclusa la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c., oltre alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non ricorre quando il rapporto tra il giudizio civile e quello amministrativo non impone di prevenire un possibile contrasto di giudicati.
art. 337 c.p.c.
che non ha lo scopo di prevenire il contrasto di giudicati (come l’art. 295 c.p.c.), ma soltanto quello di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe poi perdere ogni utilità
Consente la sospensione facoltativa quando la definizione di altro giudizio può incidere sull'utilità dell'attività processuale da svolgere, anche senza una sospensione necessaria.
art. 64 l.f.
La declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita costituisce il presupposto civilistico rilevante per valutare la disponibilità del bene e la posizione della società subentrata nella locazione.
art. 2740 c.c.
L'acquisizione del bene alla massa attiva assolve alla funzione di garanzia generale dei creditori.
art. 31 l.fall.
Attribuisce al curatore l'amministrazione del patrimonio del fallito, compresi i beni sopravvenuti.
art. 42 l.fall.
Concorre a fondare l'apprensione dei beni alla massa attiva e il potere esclusivo del curatore di amministrarli.
art. 43 l.fall.
Riconosce al curatore la legittimazione processuale relativa ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il rinvio dell'art. 79 c.p.a. alla disciplina civilistica della sospensione comprende anche la sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c., non soltanto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- La sospensione facoltativa può essere disposta quando la definizione di un altro giudizio, pur non essendo necessaria per evitare un contrasto di giudicati, può incidere sulla legittimazione o sull'attualità dell'interesse a ricorrere e rendere inutili, in tutto o in parte, le attività processuali del giudizio amministrativo.
- La definitività di una pronuncia civile che dichiara inefficace un atto di trasferimento immobiliare può essere rilevante nel giudizio amministrativo sull'autorizzazione all'esercizio di un'attività insediata nell'immobile, quando l'esito del giudizio civile incide sulla disponibilità del bene e sulla posizione processuale delle parti.
- Quando un bene è acquisito alla massa attiva della procedura concorsuale, il curatore può esercitare in via esclusiva i poteri di apprensione e amministrazione del bene, con conseguente possibile incidenza sulla legittimazione e sull'interesse di altri soggetti a coltivare controversie relative all'utilizzo o alla disponibilità del bene.
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