Sentenza del 27/09/2017 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Valido l'accertamento, operato ad una Società estinta e notificato ai soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2008, contestando la validità degli atti notificati ai soci dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, l'asserita omessa notifica del processo verbale di constatazione e, nel merito, i recuperi fiscali relativi a costi carburante e maggiori ricavi. In subordine hanno chiesto la rideterminazione del reddito, del volume d'affari, delle imposte, delle sanzioni e degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e ha confermato la validità degli accertamenti. Ha ritenuto legittima la notifica degli atti ai soci, poiché l'estinzione della società determina un fenomeno successorio nei rapporti giuridici ancora pendenti. Ha inoltre escluso, nel caso di controllo a tavolino, l'obbligo generalizzato di un contraddittorio preventivo per le imposte non armonizzate e ha ritenuto comunque non decisiva la sua eventuale omissione, non essendo stata dimostrata una possibile diversa conclusione del procedimento. Nel merito, ha confermato il recupero dei costi per mancata prova dell'inerenza e dei maggiori ricavi fondati su prelevamenti non giustificati, per i quali gravava sui contribuenti l'onere della prova liberatoria. Gli appellanti sono stati condannati alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede la dimostrazione della loro effettiva inerenza e correlazione con l'attività e i ricavi dell'impresa; la mera contabilizzazione o una percentuale di deduzione non è sufficiente.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973
I prelevamenti non giustificati possono fondare una presunzione di maggiori ricavi, spettando al contribuente fornire una prova specifica e attendibile della loro diversa destinazione.
Cassazione, sentenza n. 5735 del 23 marzo 2016
Dopo l'estinzione della società, i rapporti obbligatori non esauriti possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio. I soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione se limitatamente responsabili, oppure illimitatamente secondo il regime della società.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015
Per i tributi non armonizzati non sussiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei controlli a tavolino.
Principio della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul diritto al contraddittorio
"La violazione del diritto al contraddittorio determina l'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso"
L'omissione del contraddittorio non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non impedisce, di per sé, la prosecuzione degli accertamenti relativi a rapporti fiscali non esauriti: gli atti possono essere notificati ai soci secondo le regole della successione nei rapporti societari.
- La responsabilità dei soci per i debiti fiscali della società estinta dipende dal tipo societario e dalla loro responsabilità, nonché da quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione; le contestazioni sul quantum devono essere rivolte contro l'atto specifico o nella fase esecutiva.
- Nei controlli a tavolino l'assenza di un processo verbale di constatazione o del contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto per i tributi non armonizzati; occorre verificare la disciplina applicabile e dimostrare il concreto pregiudizio difensivo.
- Per dedurre costi aziendali il contribuente deve documentare non solo l'esistenza della spesa, ma anche la sua inerenza e il collegamento con l'attività e i ricavi.
- Prelevamenti o movimentazioni finanziarie non giustificati possono sostenere una presunzione di ricavi non dichiarati; è necessario fornire una spiegazione analitica, documentata e coerente, non una giustificazione generica come il prelievo di utili.
- Alterazioni o irregolarità contabili riferite ad annualità precedenti possono incidere sulla valutazione dell'annualità accertata e rafforzare le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria.
- La parte che perde il giudizio può essere condannata alle spese di entrambi i gradi, salvo diversa valutazione del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 98 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 27 set 2017Sentenza del 27/09/2017 n. 210 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →