Cassazione Civile, Sentenza n. 23519/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato la decisione della CTP di Milano di rigettare il ricorso di Kartell avverso un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per il 2006. La questione centrale riguardava la deducibilità degli interessi passivi connessi a un prestito obbligazionario emesso da Kartell per finanziare l'acquisto di una società del gruppo: l'Agenzia aveva disconosciuto la deducibilità per abuso del diritto, ritenendo l'operazione priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un indebito vantaggio fiscale; Kartell deduceva in Cassazione (i) vizio di motivazione/omessa valutazione circa l'abuso del diritto e (ii) errata applicazione del principio di divieto dell'abuso del diritto, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 109, comma 5, TUIR (inerenza degli interessi) che, secondo la società, renderebbe gli interessi sempre deducibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia, ritenendo che il rilievo sulla carenza di specificità dei motivi in sede di appello fosse un mero obiter dictum nella motivazione della CTR, mentre la decisione dispositiva era fondata sul rigetto nel merito. Quanto ai motivi di cassazione, la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (controllo logico-formale della motivazione e divieto di rinnovare la valutazione di merito) e ha ritenuto le censure in larga parte dirette a rivedere il merito, quindi inammissibili o infondate. Sostanzialmente la Corte ha confermato che, sebbene l'art. 109, comma 5, TUIR disciplini in via generale l'inerenza degli interessi passivi, tale regola non esclude l'applicazione del principio generale antielusivo (divieto di abuso del diritto): gli interessi possono essere esclusi dalla deducibilità quando l'operazione che li ha generati sia qualificabile come elusiva/abuso, ossia priva di ragioni economiche apprezzabili diverse dalla mera prospettazione di un vantaggio fiscale. La CTR aveva valutato le presunte giustificazioni gestionali di Kartell (consolidamento, ristrutturazione, ingresso/cessione soci, ecc.) come insufficienti e inconferenti; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito e ha rigettato il ricorso, condannando Kartell al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 53, d.lgs. 546/1992
La norma richiede specifici motivi nell'appello; la CTR aveva fatto cenno al difetto di specificità ma non ha riformato il gravame per inammissibilità, ragion per cui quel rilievo è stato qualificato come obiter dictum dalla Cassazione
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Norme sulle tipologie di motivi di ricorso per cassazione invocate dalla ricorrente (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e la portata di tali mezzi
art. 109, comma 5, TUIR (D.P.R. 917/1986)
Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi
La Corte riconosce che la disposizione stabilisce una regola di inerenza «generica» per i componenti negativi e che, secondo consolidata giurisprudenza, gli interessi passivi sono in generale deducibili senza giudizio di inerenza puntuale; però tale principio non esclude il controllo antielusivo: l'inerenza generale presuppone che l'operazione non sia elusiva/abusive
principio generale del divieto di abuso del diritto (giurisprudenza, ex Cass. SU n. 30055/2008)
Clausola generale anti-elusione: operazioni il cui elemento predominante sia l'elusione fiscale possono essere ricondotte e neutralizzate; la Corte conferma che l'amministrazione può disconoscere deduzioni se l'operazione è priva di giustificazione economica apprezzabile
Cass. SS.UU. n. 3840/2007 (giurisprudenza)
Richiamata la distinzione giurisprudenziale su quando le argomentazioni 'ad abundantiam' (obiter dictum) escludono l'interesse a impugnare: la Corte chiarisce che il principio delle Sezioni Unite opera nel caso opposto rispetto al presente (quando il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l'appello e purtuttavia ha svolto considerazioni sul merito)
Cass. n. 10501/2014 (giurisprudenza)
Sentenza richiamata per il principio secondo cui gli interessi passivi sono, in linea di massima, deducibili senza necessità di prova di specifica inerenza, ma tale principio non è assoluto e convive con il controllo sull'abuso del diritto
Massime di principio
- La deducibilità degli interessi passivi, pur essendo in linea di principio riconosciuta in termini generali dall'art. 109/75 TUIR e dalla giurisprudenza, non è assoluta: può essere esclusa quando l'operazione che li ha generati sia qualificabile come abuso del diritto/elusiva per mancanza di giustificazione economica apprezzabile
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato al controllo logico‑formale: non è consentito rinnovare la valutazione di merito o riesaminare le prove; perciò le censure che mirino a riformare la valutazione probatoria del giudice del merito sono inammissibili o destinate a essere rigettate
- Se il giudice di appello fa cenno a un difetto di specificità dei motivi ma decide il gravame nel merito respingendolo, il rilievo preliminare può essere considerato obiter dictum e non preclude il rimedio della cassazione sulla decisione di merito
- Nel contenzioso fiscale, l'onere di provare l'esistenza di ragioni extrafiscali non marginali spetta in prima battuta al contribuente che invoca la legittimità dell'operazione; l'Amministrazione deve però dimostrare l'elemento elusivo quando prospetta l'abuso, anche mediante ricostruzione di alternative praticabili
- Quando si prospettano ristrutturazioni societarie complesse, l'Amministrazione può valutare la 'sostanza economica' e le alternative percorribili; la semplice prospettazione di possibili esigenze organizzative non basta se, nei fatti, tali ragioni non si concretizzano o risultano pretestuose rispetto al vantaggio fiscale ottenuto
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