Risoluzione n. 72 del 18/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza dell’autorizzazione della Commissione Europea e in presenza di possibili distorsioni concorrenziali, non si può applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% alle forniture di energia elettrica per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque dei consorzi di bonifica e irrigazione. Deve quindi applicarsi l’aliquota ordinaria del 20%.
Applicazione IVA 10% sulle forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica e irrigazione
Applicazione dell’IVA sulle forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica e irrigazione
La risoluzione affronta l’esatta applicazione del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il tema riguarda la possibilità di applicare l’aliquota IVA del 10% alle forniture di energia elettrica destinate al funzionamento di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
Quesito posto dall’istante
La società ALFA S.p.A. riferisce di aver ricevuto dai consorzi di bonifica e di irrigazione una richiesta di applicare l’IVA agevolata del 10% sulle forniture di energia elettrica per i suddetti impianti. La società chiede:
- quale sia lo stato della procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, richiesta dalla norma nazionale;
- se, in mancanza di tale autorizzazione, l’agevolazione possa comunque essere applicata sulla base della disciplina comunitaria richiamata, in particolare dell’art. 1 della Direttiva 2006/18/CE del 14 febbraio 2006.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
Secondo la società, in assenza sia di una espressa approvazione della Commissione Europea sia di un chiarimento formale dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota del 10% dovrebbe comunque essere applicabile alle forniture di energia elettrica in favore dei consorzi di bonifica e irrigazione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 266/2005, prevede l’assoggettamento ad IVA nella misura del 10% per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione.
La stessa disposizione nazionale, tuttavia, subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta alla preventiva approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 88, par. 3, del Trattato UE.
Stato della procedura di autorizzazione europea
L’Agenzia riferisce di aver richiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali. Da tale interlocuzione emerge che:
- la Commissione Europea non si è ancora pronunciata sull’autorizzazione della misura fiscale agevolata;
- la Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al Governo;
- la richiesta è volta a valutare il rischio di distorsione della concorrenza;
- il confronto istituzionale è ancora in corso, anche dopo un incontro interservizi a Bruxelles.
Valutazione dell’Agenzia sulle condizioni per l’agevolazione
L’Agenzia osserva che la misura agevolativa è riservata solo ad alcuni operatori, ossia ai consorzi di bonifica e irrigazione, e ciò può comportare rischi di distorsione concorrenziale rispetto ad altri soggetti che operano nel medesimo settore, ma con diversa forma giuridica.
Per questa ragione, la disciplina richiamata dalla società, che consente in talune ipotesi agli Stati membri di applicare aliquote ridotte anche in assenza di pronuncia comunitaria entro tre mesi, non è ritenuta applicabile nel caso di specie, proprio perché opera solo quando non sussistano rischi di distorsione della concorrenza.
Conclusione
Alla luce:
- dell’assenza dell’autorizzazione della Commissione Europea;
- dei rischi di distorsione concorrenziale evidenziati nel settore;
l’Agenzia delle Entrate conclude che alle forniture di energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria del 20%, e non l’aliquota agevolata del 10%.
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