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Risoluzione

Risoluzione n. 70 del 13/04/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le prestazioni di un massofisioterapista abilitato con corso biennale non rientrano nell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18, DPR 633/1972, perché tale figura non è ricompresa nei profili sanitari individuati dal Ministero della Salute né è coperta dall’equipollenza prevista per i titoli triennali.

Esenzione IVA delle prestazioni del massofisioterapista con corso biennale

Esenzione IVA delle prestazioni di massofisioterapia rese da soggetto con titolo biennale

La risoluzione esamina il trattamento IVA applicabile alle prestazioni di massofisioterapia rese da un libero professionista in possesso di diploma di abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista conseguito con corso biennale presso scuola USL, ai sensi dell’art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403. L’interpello riguarda l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, del DPR 633/1972, in particolare il n. 18 relativo alle prestazioni sanitarie esenti.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente chiede se le prestazioni massofisioterapiche da lui rese possano beneficiare dell’esenzione IVA. Riferisce di averle fatturate in esenzione dal 1992 al 2003 e di essersi poi adeguato a un orientamento del Ministero della salute che negava l’esenzione per gli operatori con corso biennale, ritenendo necessaria una formazione triennale.

Argomentazioni del contribuente

Il contribuente sostiene che il titolo di massofisioterapista debba comunque essere ricondotto nell’ambito delle professioni o dei titoli sanitari rilevanti ai fini dell’esenzione. In particolare:

  • richiama il DM 21 gennaio 1994, poi abrogato dal DM 17 maggio 2002;
  • richiama l’art. 4, commi 1 e 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, secondo cui i titoli di massofisioterapista, in quanto ricompresi nell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, avrebbero dovuto essere resi equipollenti o equivalenti al diploma universitario di fisioterapista di cui al DM 741/1994;
  • osserva che il DM 27 luglio 2000 ha riconosciuto l’equipollenza solo ai titoli di massofisioterapista conseguiti con corso triennale, limitazione contestata in sede giurisdizionale;
  • segnala le decisioni del TAR Lazio e altri precedenti giurisprudenziali che avrebbero ribadito la riconducibilità dei titoli di massofisioterapista all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 502/1992;
  • conclude che, anche se il titolo biennale non fosse incluso nel DM 27 luglio 2000, esso dovrebbe comunque collocarsi nell’art. 4, comma 2, della legge 42/1999 e quindi restare nel perimetro dell’esenzione richiamata dal DM 17 maggio 2002.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972, come modificato dall’art. 36 del DL 331/1993, che esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del TULS, oppure individuate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze.

Viene ricordato inoltre che:

  • il DM 21 gennaio 1994 aveva dato attuazione alla norma, prevedendo alla lettera f) l’esenzione per le prestazioni dei massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, se rese sulla base di prescrizione medica;
  • il DM 17 maggio 2002 ha abrogato il decreto del 1994 e ha individuato tra le prestazioni esenti quelle rese, oltre che da professioni sanitarie ex art. 99 TULS, da biologi, psicologi, odontoiatri e da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel DM 29 marzo 2001 che eseguono prestazioni sanitarie previste dai decreti di individuazione dei rispettivi profili;
  • il DM 29 marzo 2001, nel definire le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie ai sensi della legge 251/2000, non contempla il massofisioterapista, ma solo il fisioterapista;
  • il DM 27 luglio 2000 riconosce l’equipollenza al diploma universitario di fisioterapista solo per il titolo di massofisioterapista conseguito con corso triennale di formazione specifica.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito con corso di formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal Ministero della Salute, né direttamente né tramite equipollenza. Di conseguenza, alle prestazioni da essi rese non può applicarsi l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972.

La posizione è ritenuta coerente anche con la nota del Ministero della salute del 20 settembre 2002, richiamata nel provvedimento.

Richiamo alla giurisprudenza europea

A sostegno della conclusione viene citata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 aprile 2006, nelle cause riunite C-443/04 e C-444/04, che riconosce agli Stati membri la possibilità di differenziare il regime fiscale delle prestazioni in base alla diversa formazione professionale degli operatori. La Corte afferma che l’esclusione di una professione o di un’attività medica specifica dall’esenzione può essere giustificata da motivi oggettivi legati alle qualifiche professionali dei prestatori e quindi alla qualità delle prestazioni, purché siano rispettati l’obiettivo di applicare l’esenzione solo a soggetti muniti delle qualifiche richieste e il principio di neutralità fiscale.

Conclusione

La risoluzione conclude che le prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti con titolo conseguito mediante corso biennale non beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. L’esenzione riguarda invece i profili professionali sanitari individuati dalla normativa ministeriale o, nei casi previsti, i titoli equipollenti riconosciuti secondo le disposizioni richiamate.

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