Risoluzione n. 75 del 20/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, DPR 633/1972, i servizi affidati in outsourcing da una S.p.A. alla gestione di un fondo comune di investimento, purché le prestazioni siano specifiche, essenziali e costituenti un insieme distinto secondo i criteri della sentenza Abbey National. Se invece le attività sono autonome e fatturate separatamente, restano imponibili con aliquota ordinaria.
Esenzione IVA per servizi di gestione di un fondo comune di investimento in outsourcing
Esenzione IVA per servizi di gestione di un fondo comune di investimento
La risoluzione affronta il regime IVA applicabile a una serie di prestazioni rese in outsourcing da ALFA S.p.A. nell’ambito della gestione di un fondo comune di investimento. L’Agenzia delle Entrate valuta se tali attività rientrino nell’esenzione prevista per la gestione dei fondi comuni di investimento di cui all’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito proposto dall’istante
ALFA S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario BETA, ha stipulato con la banca committente GAMMA S.p.A. un contratto per svolgere diverse attività relative a fasi del processo produttivo della gestione del Fondo comune di investimento denominato FONDO XXX. Le attività indicate vanno dagli aspetti legali della costituzione del fondo alla presentazione ai sottoscrittori, dalla raccolta delle sottoscrizioni alla predisposizione della contrattualistica, fino alla predisposizione della reportistica, alla gestione di investimenti e disinvestimenti e ad ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi del fondo.
La società chiede se tali prestazioni, individuate dalle lettere da a) a o), possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista per la gestione dei fondi comuni di investimento.
Posizione dell’interpellante
Secondo ALFA, le prestazioni rese in outsourcing devono essere trattate come operazioni esenti da IVA. La società richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National plc, sostenendo che le attività svolte:
- si riferiscono alla gestione di fondi comuni di investimento ai sensi della direttiva 85/611/CEE;
- costituiscono un insieme distinto, valutato globalmente;
- sono specifiche ed essenziali per la gestione del fondo.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che l’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/1972 esenta dall’IVA la gestione dei fondi comuni di investimento. La disposizione nazionale riproduce il contenuto dell’art. 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE, oggi corrispondente all’art. 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE.
Viene inoltre richiamata la direttiva 85/611/CEE, che definisce gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari come organismi:
- il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide, con ripartizione dei rischi;
- le cui quote sono riacquistate o rimborsate, su richiesta dei portatori, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dell’organismo.
Tali organismi possono assumere forma contrattuale, di trust o statutaria. Nel caso del fondo comune di investimento, operano la società di gestione e il depositario, e la direttiva consente alla società di gestione, a determinate condizioni, di delegare a terzi una o più funzioni per una conduzione più efficiente dell’attività.
Nozione di gestione del fondo e funzioni rilevanti
L’Agenzia evidenzia che né il TUF né l’art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/1972, né la normativa comunitaria riportano una definizione puntuale di "gestione" dei fondi comuni di investimento. Un elenco non esaustivo delle funzioni incluse è tuttavia desumibile dall’allegato II della direttiva 85/611/CEE, richiamato dall’art. 5, comma 2, della stessa direttiva.
Le funzioni indicate comprendono:
- gestione degli investimenti;
- amministrazione, inclusi servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo;
- servizio di informazione per i clienti;
- valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini fiscali;
- controllo dell’osservanza della normativa applicabile;
- tenuta del registro dei detentori delle quote;
- distribuzione dei proventi;
- emissione e riscatto delle quote;
- regolamento dei contratti, compreso l’invio dei certificati;
- tenuta dei libri;
- commercializzazione.
Principi affermati dalla Corte di Giustizia nel caso Abbey National
La risoluzione richiama la sentenza 4 maggio 2006, causa C-169/04, Abbey National plc, con cui la Corte di Giustizia ha chiarito che la nozione di gestione dei fondi comuni di investimento è autonoma nel diritto comunitario e non può essere modificata dagli Stati membri.
Secondo la Corte, rientrano nell’esenzione anche i servizi di gestione amministrativa e contabile forniti da un gestore esterno, a condizione che:
- formino un insieme distinto, valutato globalmente;
- siano specifici ed essenziali per la gestione del fondo.
Non rientrano invece nell’esenzione le prestazioni corrispondenti alle funzioni proprie della banca depositaria, poiché attengono al controllo e alla sorveglianza del fondo e non alla sua gestione.
L’interpretazione ha natura oggettiva e non dipende dalle caratteristiche soggettive del prestatore o del committente.
Valutazione dell’Agenzia sulle attività di ALFA
Applicando tali principi, l’Agenzia ritiene che le operazioni svolte da ALFA, come descritte nell’istanza, siano esenti da IVA, poiché assolvono a funzioni essenziali e specifiche della gestione del fondo nell’accezione della direttiva 85/611/CEE.
Tuttavia, l’esenzione opera solo se le attività:
- possiedono i requisiti richiamati dalla sentenza Abbey National;
- sono configurate come prestazioni riconducibili a un insieme distinto e valutato globalmente.
Se invece le prestazioni sono autonome e oggetto di distinto addebito, esse devono essere assoggettate a IVA con aliquota ordinaria.
Responsabilità del soggetto delegato
La risoluzione richiama infine la risoluzione n. 205/E del 10 dicembre 2001 e la sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 1997, causa C-2/95, per ribadire che ALFA, nello svolgimento delle funzioni delegate, assume la responsabilità del pieno e corretto adempimento della funzione affidata e risponde della corretta esecuzione delle operazioni delegate.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia, resa nell’ambito dell’interpello ex art. 11 della legge n. 212/2000 e dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, è favorevole all’applicazione dell’esenzione IVA per i servizi descritti, purché siano rispettati i requisiti sostanziali individuati dalla giurisprudenza comunitaria.
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