Sentenza n. 638/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 3196/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 33 del 1° aprile 2022, rilasciato dal Comune di Agrigento ai proprietari per un immobile al piano terra in via Panoramica dei Templi, successivamente confermato con comunicazione del 27 ottobre 2023; in appello era impugnata la sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 3196/2024
Esito
Favorevole al resistente (comune e proprietari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto in primo grado l’annullamento del permesso di costruire e della successiva comunicazione comunale di conferma. Il TAR aveva dichiarato il ricorso in parte irricevibile e respinto per il resto. La società ha appellato chiedendo la riforma della sentenza; il testo non specifica i singoli motivi d’appello. Nel corso del giudizio le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo e chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, formulando anche richieste relative alle spese e alla regolamentazione dell’accesso dei proprietari al cortile e alla permanenza di finestre.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto che l’istanza congiunta non determinasse la cessazione della materia del contendere, perché la richiesta di disciplinare l’accesso al cortile e la natura delle aperture riguardava l’esercizio di un diritto reale non collegato al potere comunale esercitato con il permesso impugnato. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del TAR e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado. Ha regolato le spese secondo l’accordo: spese del doppio grado interamente compensate, salvo che le somme già pagate dalla società al Comune per il primo grado non sono ripetibili.
Massime di principio
- La richiesta congiunta delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere non può essere accolta quando l’accordo include una domanda di regolamentazione di rapporti estranei all’oggetto del giudizio amministrativo e non collegati all’esercizio del potere che ha dato luogo al provvedimento impugnato.
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado, il giudice d’appello può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare improcedibile il ricorso originario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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