Cassazione Penale, Sentenza n. 24887/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (4 mesi di arresto e 600 euro di ammenda) per guida senza patente e reati connessi sostenendo la contraddittorietà della motivazione della Corte d'Appello: pur affermando che l'onere di provare la definitività della precedente sanzione amministrativa grava sull'accusa, la Corte avrebbe poi ritenuto definitiva tale sanzione senza che l'accusa avesse prodotto un'attestazione documentale, in pratica invertendo l'onere della prova e ponendolo a carico dell'imputato. La questione centrale è se, per provare la recidiva nel biennio utile a escludere la depenalizzazione, sia necessaria la produzione dell'atto che attesti la definitività dell'accertamento amministrativo oppure sia sufficiente un minimo di prova (es. il verbale di contestazione che annota la precedente sanzione) unitamente alla mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che è corretta la prassi per cui, in tema di guida senza patente, non è sempre necessario produrre un'attestazione formale della definitività della precedente sanzione: può essere sufficiente il verbale di contestazione che riporta la precedente infrazione insieme all'assenza, nei fatti o nelle allegazioni difensive, di elementi che indichino la proposizione di opposizione o ricorso; tale prova minimale è compatibile con il principio che l'onere probatorio grava sull'accusa, perché la prova della definitività può derivare da elementi di indubbio valore probatorio decifrabili in mancanza di deduzioni contrarie. Di conseguenza è stata confermata la condanna di primo grado e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110 del 1975
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo a reati connessi alle armi; utilizzata per inquadrare le fattispecie contestate all'imputato.
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992
Disciplina la guida senza patente e le conseguenze sanzionatorie; la normativa è centrale per valutare quando la condotta configura reato (tenuto conto della recidiva biennale che esclude la depenalizzazione).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che indica il motivo di ricorso invocato (contraddittorietà della motivazione) come titolo di censura in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma impiegata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 7, n. 11916 del 14/3/2024 (Udorovic) e Sez. 7, n. 30502 del 10/7/2024 (Truzzi)
Orientamenti della Corte che consentono, per la prova della recidiva nel biennio, di ritenere sufficiente un elemento probatorio minimale (es. verbale di contestazione con annotazione della precedente sanzione) unito alla mancanza di allegazioni difensive contrarie; precisano che l'onere della prova resta dell'accusa, ma può essere assolto anche tramite elementi di indubbio valore probatorio da cui, in assenza di contestazioni, si desuma la definitività dell'accertamento amministrativo.
Massime di principio
- La prova della definitività di una precedente sanzione amministrativa (utile a configurare la recidiva biennale per la guida senza patente) può essere fornita anche senza un formale attestato di definitività: un verbale di contestazione che riporti la precedente sanzione è elemento idoneo quando non vi siano allegazioni contrarie.
- L'onere formale di provare la recidiva grava sull'accusa, ma tale onere può essere assolto attraverso elementi di valore probatorio tali da consentire una presunzione logica di definitività in mancanza di contestazioni da parte dell'interessato.
- Il difensore che voglia contrastare la presunzione di definitività deve tempestivamente produrre o allegare elementi contrari che dimostrino l'esistenza di ricorso, opposizione, oblazione non respinta o altro atto che impedisca la definitività della sanzione.
- In giudizio abbreviato o sommario la valutazione può basarsi su documenti già presenti negli atti (es. verbali) e sull'assenza di deduzioni difensive: la passività probatoria del ricorrente può avere effetti decisivi.
- Per evitare che la tenuta probatoria dell'accusa venga considerata sufficiente, è opportuno chiedere espressamente, se possibile, l'acquisizione degli atti amministrativi che attestino la definitezza ovvero produrre documentazione di contestazione/ricorso o di pagamento/oblazione.
- La mera affermazione difensiva senza elementi probatori non è sufficiente a contrastare l'allegazione di recidiva; le contestazioni devono essere supportate da prove documentali o riferimenti precisi agli atti amministrativi.
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