Sentenza n. 7249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 398 del 3 aprile 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 398 del 3 aprile 2024, che aveva annullato il provvedimento comunale di inefficacia della SCIA relativa all’ampliamento dell’immobile e all’attività di affittacamere
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso contro il provvedimento di inefficacia della SCIA. In primo luogo, ha dedotto l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che le note comunali del 2021 contenessero contestazioni già autonomamente lesive — in particolare sulle difformità tra stato assentito e stato rappresentato e sulle carenze documentali — e avrebbero dovuto essere impugnate tempestivamente. Nel merito, ha sostenuto che la SCIA del 2020 rappresentasse una consistenza immobiliare maggiore di quella legittimamente esistente, poiché l’impresa avrebbe ricostruito porzioni demolite nel 2017 e utilizzato la relativa volumetria per calcolare l’ampliamento consentito dalla l.r. Puglia n. 14/2009; la tettoia, privata delle chiusure perimetrali, non sarebbe stata un volume chiuso e non avrebbe potuto concorrere al calcolo. Ha inoltre contestato che la documentazione tecnica consentisse di verificare la legittimità del computo volumetrico. Ha infine dedotto il contrasto dell’attività di affittacamere con la destinazione produttiva dell’area e censurato la sentenza nella parte in cui aveva ravvisato il superamento del termine di autotutela e l’assenza di motivazione sull’interesse pubblico, negando che sussistesse un affidamento tutelabile o un’integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha rigettato l’eccezione di tardività: le note comunali del 2021 erano atti endoprocedimentali, diretti a diffidare l’impresa dall’inizio o dalla prosecuzione di lavori già ultimati, mentre il procedimento si era concluso soltanto con il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia della SCIA; le note potevano quindi essere contestate insieme all’atto conclusivo. Ha respinto le censure sulla falsa rappresentazione e sul calcolo dei volumi: la SCIA era corredata dai titoli di provenienza, compresa la concessione in sanatoria del 1994 che documentava lo stato legittimo, e il Comune non aveva specificato negli atti quali fossero le concrete non conformità o discordanze integranti una falsa rappresentazione. Il provvedimento non esponeva inoltre l’interesse pubblico richiesto per l’annullamento oltre il termine legale; la contestazione sulle modalità di calcolo della volumetria non bastava a consentire il superamento del termine di dodici mesi. Il Comune avrebbe dovuto acquisire chiarimenti per completare l’istruttoria, mentre le difese processuali non potevano integrare postumamente la motivazione. Ha respinto anche la censura urbanistica: il richiamo alla comunicazione del 26 ottobre 2021 non chiariva in che cosa consistesse il contrasto con la pianificazione, mancando una motivazione compiuta sia nell’atto finale sia negli atti presupposti. Spese del doppio grado compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
In ogni caso, il provvedimento definitivo, come anche le note precedenti, non menziona in modo specifico in cosa sono consistite la “non conformità” e le “discordanze” che integrerebbero il concetto di “falsa rappresentazione dei fatti” né il provvedimento finale è motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico come è previsto dallo schema normativo di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i. per legittimare un annullamento oltre il termine previsto ex lege.
L’annullamento della SCIA oltre il termine di dodici mesi richiede che l’amministrazione individui specificamente la falsa rappresentazione dei fatti e motivi sull’interesse pubblico che giustifica l’esercizio tardivo dell’autotutela. Una generica contestazione delle modalità di calcolo della volumetria non è sufficiente.
Massime di principio
- Le note che si limitano a formulare rilievi istruttori o a diffidare dall’inizio o dalla prosecuzione di lavori già ultimati, senza definire il procedimento, sono atti endoprocedimentali e possono essere impugnate insieme al provvedimento conclusivo, anziché autonomamente.
- Per annullare una SCIA oltre il termine previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, l’amministrazione deve indicare in modo specifico i fatti che costituiscono falsa rappresentazione e motivare l’interesse pubblico che giustifica l’intervento tardivo; una contestazione non circostanziata sul calcolo della volumetria non basta.
- Prima di concludere il procedimento sulla base di contestazioni relative alla legittimità o alla consistenza dell’immobile, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e, ove necessario, chiedere chiarimenti all’interessato.
- Le difese svolte in giudizio dall’amministrazione non possono integrare la motivazione del provvedimento impugnato quando ciò comporti una motivazione postuma.
- Il richiamo generico a una precedente comunicazione non soddisfa l’obbligo di motivare il contrasto di un intervento con la pianificazione urbanistica: il provvedimento deve specificare gli elementi concreti della contrarietà.
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