Cassazione Penale, Sentenza n. 04853/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sette motivi. I primi cinque deducono vizi di violazione degli artt. 56 (tentativo) e 317 c.p. (concussione) e carenze di motivazione: si sostiene che la condotta costituisse un "abuso soggettivo" delle qualità (spendita della qualità di consigliere), che la frase del ricorrente "non sai le conseguenze che hai con questo verbale" non fosse idonea a creare metus concussivo essendo pronunciata dopo l'elevazione del verbale (ipotesi di reato impossibile), omissione di valutazione di dichiarazioni contraddittorie della persona offesa e mancata riqualificazione della condotta in reato di cui all'art. 336 c.p. Il secondo motivo insiste sull'assenza dell'elemento soggettivo della diffamazione (contestando l'intento ritorsivo e sostenendo una finalità istituzionale). Il terzo deduce la violazione degli artt. 2 e 323 c.p. lamentando che il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) sia stato sopravvenuto abrogato e quindi non più perseguibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi e il motivo relativo alla diffamazione, ritenendo che si trattasse di censure di merito non idonee a ottenere una diversa valutazione del quadro probatorio. Ha invece accolto il motivo relativo all'abrogazione dell'art. 323 c.p.: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'abuso d'ufficio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, eliminando la relativa pena (un mese e quindici giorni) e rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo nella misura di anni uno, mesi quattro e giorni quindici di reclusione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto. Sono state confermate le statuizioni civili, essendo le parti civili costituite per le altre fattispecie, e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nei limiti liquidati in dispositivo.
Norme richiamate
Disciplina il tentativo; la Corte rileva che le censure sulla configurabilità di un "reato impossibile" erano infondate poiché la motivazione di merito ha ritenuto provata la contiguità temporale e l'idoneità della condotta a costringere il pubblico ufficiale ancora in attività di redazione del verbale
Norma sulla concussione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è necessario che la minaccia rifletta specifiche competenze tecniche dell'agente, ma che la spendita della qualità renda la minaccia credibile e idonea a indurre l'indebita promessa/azione
Abuso d'ufficio: la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla sopravvenuta abrogazione di tale fattispecie, con conseguente annullamento senza rinvio della condanna per tale reato e rimozione della pena relativa dal trattamento sanzionatorio
Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione: la Corte nota che la richiesta di riqualificazione non è stata accolta né dimostrata fondata, e che le censure al riguardo erano di merito
art. 2 cod. pen. (richiamato dal ricorrente)
Citato nel ricorso unitamente all'art. 323; la Corte non accoglie le censure connesse ad art. 2 (principi generali) eccetto la constatazione dell'abrogazione dell'art. 323 che rende inutile la perseveranza sulla relativa pretesa penale
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una riesamina del merito: censure che chiedono diversa valutazione del quadro probatorio sono inammissibili.
- Ai fini della concussione mediante spendita di qualità, non occorre che la minaccia rientri nelle specifiche competenze tecniche dell'agente; è sufficiente che la qualità soggettiva renda la minaccia credibile e idonea a costringere o indurre l'atto indebito.
- La temporalità e la contiguità tra la condotta intimidatoria e l'atto dell'ufficio sono elementi rilevanti: se la minaccia è stata pronunciata quando l'atto era ancora in corso di formazione, l'elemento dell'induzione o costrizione può sussistere.
- L'argomento del "reato impossibile" richiede una prova chiara che l'azione non potesse in alcun modo raggiungere l'evento; semplici frammenti dichiarativi non superano il vaglio se la valutazione complessiva dei fatti è concorde sul contrario.
- La sopravvenuta abrogazione di una fattispecie penale impone l'annullamento della condanna relativa e la rideterminazione della pena, ma non incide automaticamente sulle statuizioni civili se queste sono fondate su altre fattispecie ancora valide.
- Il tentativo di far valere una finalità "istituzionale" quale giustificazione di comunicazioni o critiche non esclude automaticamente la responsabilità per diffamazione quando la condotta e la finalità psicologica sono ritenute diverse dai giudici di merito.
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