Sentenza del 26/05/2016 n. 365 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Classificazione di merci - Regolamento (CEE) n. 2658/87 - Nomenclatura combinata - Voce 8710 e sotto-voce 9305 91 00 - Nota 3 della sezione XVII e note 1, lettera c), del capitolo 93 - Carri e autoblinde da combattimento - Armi belliche - Classificazione di un sistema di torretta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di un sistema di torretta Multi Gun Turret System importato per essere installato su carri da combattimento. L'ufficio doganale lo aveva classificato alla voce 8710 della nomenclatura combinata, relativa ai carri da combattimento, autoblinde e loro parti, applicando un dazio dell'1,7%. La società ricorrente sosteneva invece che il sistema fosse una parte o un accessorio di armi da guerra, da classificare alla sotto-voce 9305 91 00, con dazio pari allo 0%.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la torretta rientra nella voce 8710 se, in base alle sue caratteristiche e proprietà oggettive, è principalmente destinata a un carro da combattimento. Il fatto che sia stata importata e successivamente utilizzata concretamente per la produzione di carri non è, da solo, decisivo. Poiché il sistema poteva essere installato anche su altri mezzi mobili o su installazioni fisse, non era esclusivamente destinato a carri da combattimento. Spetta però al giudice nazionale verificare se fosse comunque principalmente destinato a tali carri. Se tale requisito non sussiste, la torretta deve essere classificata come parte o accessorio di armi da guerra nella sotto-voce 9305 91 00. La Corte non ha quindi effettuato direttamente la classificazione definitiva, rinviando la valutazione fattuale al giudice nazionale.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/87 e nomenclatura combinata, voce 8710
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti
La voce comprende anche le parti dei carri da combattimento, ma una componente può essere classificata come parte del veicolo solo se è destinata esclusivamente o principalmente a quest'ultimo.
Nota 3 della sezione XVII della nomenclatura combinata
I riferimenti a "parti" o "accessori" non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione.
La destinazione principale deve essere valutata in base alle caratteristiche oggettive della merce al momento dello sdoganamento. L'uso finale concreto è soltanto un elemento eventualmente valutabile e non è determinante.
Nota 2, lettera ij), della sezione XVII
Non sono considerati come "parti" o "accessori" ... le armi (capitolo 93).
Le armi e le relative parti non diventano automaticamente parti del veicolo soltanto perché sono destinate a essere montate su di esso.
Nota 1, lettera c), del capitolo 93
Questo capitolo non comprende: ... i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710).
L'esclusione dei carri da combattimento dal capitolo 93 si estende anche alle loro parti, poiché la voce 8710 menziona espressamente tali parti.
Nomenclatura combinata, sotto-voce 9305 91 00
Parti ed accessori ... di armi da guerra della voce 9301
Una torretta che non sia principalmente destinata a un carro da combattimento può essere classificata come parte o accessorio di un'arma da guerra, soprattutto quando sostiene, integra o rende utilizzabili cannoni o mitragliatrici.
Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2913/92
L'informazione tariffaria vincolante ... obbliga l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione.
Un'informazione tariffaria vincolante rilasciata dopo la dichiarazione doganale non produce effetti retroattivi sulla precedente operazione.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevalgono il testo delle voci e le caratteristiche oggettive della merce, non la sola descrizione commerciale o l'intenzione dell'importatore.
- Per qualificare un componente come parte di un veicolo militare è necessario dimostrare che sia destinato esclusivamente o principalmente a quel veicolo.
- L'impiego effettivo o previsto dopo l'importazione può essere considerato, ma non è di per sé decisivo se le caratteristiche tecniche consentono impieghi alternativi.
- Quando un componente svolge principalmente una funzione armamentistica e può essere utilizzato su veicoli diversi o su installazioni fisse, può prevalere la classificazione come parte o accessorio di arma da guerra.
- La classificazione va valutata, di regola, al momento dello sdoganamento; gli elementi successivi non possono sostituire l'esame della struttura, funzione e versatilità oggettiva del prodotto.
- Un'informazione tariffaria vincolante di un'autorità doganale non può normalmente essere utilizzata retroattivamente per una dichiarazione presentata prima del suo rilascio.
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