Ordinanza n. 3764/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n. 068 2023 90063121 73/000 Agenzia delle Entrate Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresa la Cartella Esattoriale n.068 2020 7150132815 000 asseritamente notificata il 16.03.2015 e la Cartella Esattoriale n.068 2020 7180175249 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella, ivi compreso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/69163 notificato con Documento n. 069762022000011869000 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a un prelievo supplementare per il latte, al ruolo e agli atti presupposti, comprese cartelle esattoriali e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento, riferita a un prelievo supplementare di euro 218.581,38, di cui euro 124.546,11 per capitale ed euro 94.035,27 per interessi, interessi di mora e oneri di riscossione, nonché il ruolo, gli atti di determinazione del prelievo, le comunicazioni AGEA, le cartelle esattoriali e gli atti connessi. Ha dedotto la violazione degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 24 e 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illogicità manifesta, violazione del giudicato esterno e del beneficium excussionis, decadenza e prescrizione. In particolare, ha contestato l’impossibilità di ricostruire la determinazione dell’importo iscritto a ruolo e di verificare la detrazione dei recuperi effettuati mediante compensazione con le somme PAC dovute ai produttori, nonché l’imputazione di tali recuperi al capitale o agli interessi. Ha inoltre dichiarato di avere presentato un’istanza per la definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle censure. Ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull’esito dell’istanza di definizione transattiva che la ricorrente ha dichiarato di avere presentato ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023. Ha posto a carico della parte più diligente l’onere di relazionare il Tribunale entro il 25 ottobre 2026 e di consentire al MASAF, quale organismo di composizione, di prendere posizione sulla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, sullo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato per il prosieguo della trattazione del merito l’udienza pubblica del 19 novembre 2026 e ha ordinato l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato in relazione ai recuperi mediante compensazione con le somme PAC e all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA.
art. 8-quinquies l. 33/2009
Indicato dalla ricorrente quale parametro normativo asseritamente violato; il TAR non ne ha ancora definito l’applicazione nel merito.
artt. 1, 3 e 21-bis l. 241/1990
Indicati dalla ricorrente quali disposizioni violate; il TAR non ha ancora deciso le relative censure.
art. 7 l. 212/2000
Indicato dalla ricorrente quale parametro relativo agli obblighi dell’amministrazione; la questione è rimasta impregiudicata.
art. 10-ter l. 103/2023
Rilevante per l’istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti, il cui esito deve essere riferito al Tribunale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale; nessuna decisione di merito è stata assunta.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; nessuna decisione di merito è stata assunta.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento relativo ad atti di riscossione, sopravviene o viene prospettata un’istanza amministrativa potenzialmente idonea a definire la posizione debitoria, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire informazioni sull’esito dell’istanza prima di decidere il merito.
- Ai fini della prosecuzione del giudizio, il giudice può porre a carico della parte più diligente l’onere di relazionare sull’esito di un procedimento amministrativo pendente e acquisire la posizione dell’amministrazione competente sulle misure connesse alla riscossione e al recupero del debito.
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