Cassazione Penale, Sentenza n. 17543/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, in conseguenza dell'annullamento parziale pronunziato in sede di legittimità, le fattispecie di bancarotta per distrazione e documentale fossero estinte per prescrizione maturata alla data del 21 dicembre 2023, richiamando l'art. 624 c.p.p. sul fatto che la sentenza annullata conserva efficacia di cosa giudicata nelle parti non essenzialmente connesse con la parte annullata. Argomentava che essendo le fattispecie contestate in continuazione, la prescrizione non sarebbe preclusa.
La decisione
La Corte ha respinto il motivo. Ha ritenuto che l'annullamento senza rinvio abbia riguardato soltanto la statuizione relativa alla bancarotta semplice; le altre statuizioni erano state espressamente rigettate nel dispositivo e sono dunque passate in giudicato. La Corte ha escluso che la mera contestazione in continuazione determini automaticamente una 'connessione essenziale' tale da impedire il passaggio in giudicato. Ha inoltre affermato che l'omissione, nella precedente sentenza, di una dichiarazione esplicita sulle parti divenute irrevocabili non è decisiva, potendosi individuare le parti passate in giudicato tramite interpretazione della precedente decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittima la misura della diminuzione della pena (inferiore al massimo teorico) in considerazione della pluralità e reiterazione delle condotte, del valore delle distrazioni e dell'intensità del dolo; pertanto anche la censura sulla determinazione della pena è infondata.
Norme richiamate
art. 624 cod. proc. pen. (prima disposizione citata)
«se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata»
La Corte interpreta la norma nel senso che la sentenza impugnata conserva efficacia di cosa giudicata per le parti non annullate, a meno che non sussista una connessione essenziale tra le parti annullate e quelle rimaste; nel caso concreto la connessione essenziale non è stata ravvisata e pertanto le parti rigettate sono passate in giudicato
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevata dalla sentenza come disposizione che regola gli effetti dell'annullamento parziale; la Corte sottolinea che la declaratoria di irrevocabilità ha natura dichiarativa e che, anche se omessa, le parti in giudicato possono essere individuate interpretando la precedente pronuncia
Cass. Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024 (Medicina)
Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicina, Rv. 286870 – 04
Giurisprudenza di riferimento che ha escluso che un annullamento con rinvio limitato a taluni imputati consenta di rivedere integralmente parti della colpa non annullate e non in connessione essenziale; sostenuta l'idea che la dichiarazione di irrevocabilità è meramente dichiarativa
Cass. Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018 (Marangio) e Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014 (Barchetta)
Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966; Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050
Precedenti conformi che confermano la possibilità per la Corte di individuare, interpretando la sua precedente decisione, le parti della sentenza divenute irrevocabili e l'impossibilità di riesaminare integralmente parti non annullate quando manca connessione essenziale
Massime di principio
- Un annullamento parziale (soprattutto se senza rinvio) non annulla automaticamente tutte le altre statuizioni: le parti non annullate possono passare in giudicato e rimanere efficaci, salvo prova di una connessione essenziale con la parte annullata
- La mera contestazione in continuazione tra più fattispecie non è di per sé sufficiente a configurare una 'connessione essenziale' che impedisca il passaggio in giudicato delle parti rigettate
- L'omissione nella sentenza di una dichiarazione formale sulle parti divenute irrevocabili non è necessariamente decisiva: la Corte può, leggendo e interpretrando la precedente pronuncia, individuare quali parti siano passate in giudicato
- Per contestare la determinazione della pena in sede di rinvio occorre dimostrare illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; la valutazione di elementi quali pluralità delle condotte, valore delle distrazioni e intensità del dolo può legittimare una riduzione della pena inferiore al massimo teorico
- Se si invoca la prescrizione successiva a decisioni parziali, è essenziale verificare con precisione quali statuizioni siano state annullate e quali sono divenute irrevocabili, prima di sostenere l'estinzione del reato
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