Ordinanza n. 9909/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della graduatoria di merito e dell'elenco dei vincitori del concorso a 175 dirigenti indetto dall'Agenzia delle entrate con bando prot. n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, come da ultimo rettificati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 5284 del 11 gennaio 2024, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate; - del verbale della Commissione d'esame n. 2 del 27 settembre 2023 e del relativo allegato, con cui è stata individuata la modalità di riparametrazione dei punteggi assegnati ai titoli a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238 del 26.06.2023 nell'ambito del concorso indetto con bando pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 146687/2010, del 29 ottobre 2010; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla Commissione il 27 novembre 2023 e del relativo verbale n. 6/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale con particolare riferimento al verbale n. 2 del 10.02.2016, con il quale sono stati individuati i criteri per la valutazione dei titoli in combinato disposto con i chiarimenti forniti dalla Commissione con l'allegato al verbale n. 39 del 10 maggio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e elenco dei vincitori del concorso per 175 dirigenti, come rettificati nel gennaio 2024, nonché gli atti di rivalutazione dei titoli e la scheda individuale di valutazione
Esito
La controversia
Il ricorrente, assunto dall'Agenzia delle Entrate nel 2004 e partecipante al concorso per 175 posti di dirigente di seconda fascia indetto nel 2010, ha impugnato la nuova graduatoria pubblicata l'11 gennaio 2024, nella quale è stato collocato al 153° posto, unitamente agli atti con cui la nuova commissione ha individuato le modalità di riparametrazione e rivalutazione dei titoli in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e n. 6238 del 26 giugno 2023. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti di rivalutazione dei titoli. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate degli estremi dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. La parte ricorrente deve provvedere agli adempimenti entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame, e depositare la prova della pubblicazione e l'attestato dell'amministrazione entro dieci giorni dalla pubblicazione o, se successivo, dal rilascio dell'attestato, a pena di decadenza. L'Agenzia delle Entrate deve pubblicare e mantenere online gli atti sino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. È stata fissata per la definizione nel merito l'udienza pubblica del 14 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nell'ambito della notificazione del ricorso, il ricorso a modalità idonee a raggiungere i destinatari quando la notificazione ordinaria non risulti praticabile; nel caso concreto è richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato per individuare le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti necessari alla notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale e sulla posizione di una pluralità di soggetti utilmente collocati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli estremi dell'ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con modalità tali da rendere facilmente reperibili gli atti pubblicati.
- Il ricorrente deve eseguire gli adempimenti notificatori entro il termine perentorio stabilito dal giudice e depositarne la prova entro il termine successivo prescritto; l'inosservanza può comportare rispettivamente l'improcedibilità del ricorso o la decadenza dall'adempimento.
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