Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16182 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2004, rettificando il valore dei fabbricati della società. La contribuente sosteneva che gli immobili fossero fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, destinati alla manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, e quindi esenti dall'ICI. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'applicabilità retroattiva della procedura introdotta dal D.L. n. 70 del 2011 per il riconoscimento delle categorie catastali A/6 o D/10 e, dall'altro, in via subordinata, che la ruralità dovesse essere accertata in concreto, indipendentemente dal classamento catastale. Gli immobili, tuttavia, risultavano accatastati in categoria D/8.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso. Ha ritenuto che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, ai fini dell'esenzione ICI la ruralità dovesse risultare dal classamento catastale nelle categorie A/6 o D/10, salvo impugnazione dell'atto di classamento da parte del contribuente. La domanda di variazione catastale presentata il 30 settembre 2011 avrebbe potuto produrre effetti retroattivi solo per il quinquennio anteriore, quindi dal 30 settembre 2006, e non per l'anno d'imposta 2004. La sentenza della CTR, che aveva assoggettato gli immobili all'ICI per la loro classificazione D/8, è stata pertanto confermata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    L'immobile rurale, se correttamente classificato nelle categorie catastali A/6 o D/10, non è soggetto all'ICI.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione ICI richiede, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, il riconoscimento catastale della ruralità mediante attribuzione della categoria A/6 o D/10.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Disciplina i requisiti di ruralità dei fabbricati.

    La sussistenza dei requisiti sostanziali di ruralità deve essere formalizzata attraverso il corretto classamento catastale, ai fini del riconoscimento dell'esenzione ICI.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    L'immobile iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con categoria A/6 o D/10, non è soggetto all'imposta.

    Ha consolidato il collegamento tra classificazione catastale di ruralità ed esenzione dall'ICI.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. n. 106 del 2011

    Le domande di variazione catastale possono produrre effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente a quello di presentazione.

    La procedura speciale consentiva di ottenere il riconoscimento retroattivo della ruralità, ma soltanto entro il limite quinquennale previsto dalla legge.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito dalla L. n. 14 del 2012

    Restano salvi gli effetti delle domande di variazione catastale presentate entro il 30 giugno 2012.

    La disposizione ha prorogato il termine per presentare le domande, senza eliminare il limite temporale degli effetti retroattivi.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013

    Le domande di variazione e l'annotazione catastale producono effetti ai fini della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    La norma ha confermato espressamente la retroattività quinquennale del riconoscimento catastale della ruralità.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565 del 21 agosto 2009

    Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente impugnare l'atto di classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato a ICI.

    Il classamento catastale è decisivo: un fabbricato accatastato in una categoria diversa da A/6 o D/10 non beneficia dell'esenzione, salvo modifica o impugnazione del classamento.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione ICI sui fabbricati rurali strumentali non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia concretamente utilizzato per l'attività agricola: occorre, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, il corretto classamento catastale nella categoria D/10 o, per gli immobili abitativi rurali, A/6.
  • Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa, come D/8, il contribuente deve contestare o modificare tempestivamente il classamento; in caso contrario l'immobile resta ordinariamente soggetto all'ICI.
  • Le procedure speciali di regolarizzazione catastale possono attribuire effetti retroattivi, ma nei limiti temporali espressamente previsti dalla legge. Una domanda presentata nel 2011 non può produrre effetti per l'anno 2004 se la retroattività è limitata al quinquennio precedente.
  • Quando interviene una normativa sopravvenuta favorevole, il giudice deve verificarne concretamente i presupposti e l'ambito temporale, senza applicarla oltre il periodo retroattivo stabilito.
  • La prova dell'effettiva destinazione agricola dell'immobile può essere insufficiente se manca il riconoscimento catastale richiesto dalla disciplina fiscale applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.