Risoluzione n. 100 del 10/12/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce come compilare, dal 1° gennaio 2020, i modelli F24 ELIDE e F24 EP per i versamenti dovuti agli Uffici Provinciali-Territorio in relazione ai servizi ipotecari, con particolare riferimento ai codici tributo T92T e T93T. Indica quali dati inserire nei campi identificativi e nell’anno di riferimento e conferma la validità delle precedenti istruzioni delle risoluzioni 79/E e 94/E del 2017.
Istruzioni di compilazione F24 ELIDE e F24 EP per codici tributo ipotecari
Istruzioni per la compilazione dei modelli F24 per i servizi ipotecari
La risoluzione n. 100/E del 10 dicembre 2019 fornisce istruzioni operative per la compilazione dei modelli "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e "F24 Enti pubblici" (F24 EP) in relazione ai codici tributo istituiti nel 2017 per il versamento di somme dovute agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle entrate, connessi ai servizi ipotecari.
Codici tributo richiamati
Il documento richiama i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 79/E del 30 giugno 2017 e n. 94/E del 19 luglio 2017:
- "T91T": imposta di bollo dovuta per operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali-Territorio;
- "T92T": imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi;
- "T93T": tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalità ipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi;
- "T94T": sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari.
Decorrenza delle nuove indicazioni
Le modalità di compilazione indicate dalla risoluzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Compilazione per la presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello
Per i versamenti relativi alla presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello, limitatamente ai codici tributo "T92T" e "T93T", occorre indicare:
- nel campo "elementi identificativi/estremi identificativi", l’identificativo numerico del titolo relativo alla formalità per cui si effettua il pagamento, quale ad esempio numero di repertorio, numero di registro cronologico o numero di protocollo;
- nel campo "anno di riferimento/riferimento B", l’anno di formazione del titolo relativo alla formalità per cui si effettua il pagamento, ad esempio anno di stipula, anno della deliberazione o anno dell’emanazione, nel formato "AAAA".
Compilazione per richieste di certificazioni ipotecarie e copie di atti
Per i versamenti relativi alle richieste di certificazioni ipotecarie e di copie di atti, sempre con riferimento al codice tributo "T93T", occorre indicare:
- nel campo "elementi identificativi/estremi identificativi", il numero di protocollo della richiesta;
- nel campo "anno di riferimento/riferimento B", l’anno della richiesta, nel formato "AAAA".
Conferma delle precedenti istruzioni
La risoluzione precisa che restano ferme le ulteriori istruzioni già impartite con le risoluzioni n. 79/E del 30 giugno 2017 e n. 94/E del 19 luglio 2017, per quanto non modificato dal presente intervento.
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