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Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 4360 - Comm. Trib. Prov. Catania

MOTIVAZIONE AVVISO DI LIQUIDAZIONE ATTI GIUDIZIARI- MANCATA ALLEGAZIONE ATTO PRESUPPOSTO - ILLEGITTIMITA'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari, sostenendo che l’atto indicasse soltanto la data e il numero dell’atto presupposto da registrare, senza allegarne copia né fornire elementi sufficienti per comprenderne il contenuto. Tale omissione avrebbe impedito o reso difficoltoso il pieno esercizio del diritto di difesa, costringendo il contribuente a svolgere attività di ricerca dell’atto e comprimendo il termine per proporre impugnazione. È stata inoltre contestata l’idea che la natura meramente liquidatoria dell’avviso potesse esonerare l’Ufficio dall’obbligo di motivazione.

La decisione

La contestazione è stata accolta: l’avviso di liquidazione è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione, poiché la mera indicazione della data e del numero dell’atto giudiziario presupposto non consente al contribuente di conoscere immediatamente e adeguatamente i presupposti della pretesa tributaria. Anche un atto di natura liquidatoria deve contenere uno specifico riferimento agli atti presupposti e, quando necessario, allegarli o riprodurne il contenuto essenziale, così da garantire un’effettiva difesa.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria e indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa.

    La motivazione deve essere concretamente idonea a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare tempestivamente il diritto di difesa. La semplice indicazione della data e del numero dell’atto presupposto non è sufficiente quando l’atto non sia allegato o il suo contenuto non sia già conosciuto dal contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di liquidazione deve consentire al destinatario di comprendere immediatamente l’origine e i criteri della pretesa, anche quando abbia natura meramente liquidatoria.
  • La mera indicazione degli estremi di un atto presupposto non è normalmente sufficiente se l’atto non è allegato, non è già conosciuto dal contribuente o non ne è riportato il contenuto essenziale.
  • L’Amministrazione deve evitare di imporre al contribuente attività di ricerca che riducano il tempo effettivamente disponibile per valutare e proporre l’impugnazione.
  • La carenza di motivazione può determinare l’illegittimità dell’avviso quando impedisce una difesa piena, consapevole e tempestiva.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l’atto impositivo descriva adeguatamente i presupposti della richiesta, il calcolo effettuato e i riferimenti agli atti presupposti; in caso contrario può essere dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

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