Cassazione Civile, Ordinanza n. 18171/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società poi insolvente per ottenere la declaratoria di inefficacia di pagamenti, pari a € 34.297,20, eseguiti nel periodo sospetto a favore della controparte quale corrispettivo di forniture di calcestruzzo e noleggio di autocarri. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame della società convenuta, rilevando che non era stata provata la ricorrenza dei termini d'uso, che i pagamenti si riferivano a una fornitura risalente e che le modalità di regolazione del debito erano anomale; inoltre aveva ritenuto provata la scientia decoctionis anche sulla base di notizie di stampa, protesti e dell'istanza di fallimento presentata dall'accipiens, condannando l'appellante anche ex art. 96 c.p.c. In cassazione la società soccombente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a, l.fall. per l'asserita errata interpretazione dell'esenzione da revocatoria per pagamenti nei termini d'uso; (2) violazione dell'art. 67, n. 2, l.fall. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la pretesa inidoneità degli elementi valorizzati a provare la conoscenza dello stato di insolvenza; (3) violazione degli artt. 134 c.p.c., 111 Cost., 24 Cost. e 115-116 c.p.c. per la dedotta nullità dell'ordinanza istruttoria che aveva negato l'ammissione della prova testimoniale; (4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per l'asserita abnormità della condanna per responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d'appello non aveva negato in astratto che la normalità dei rapporti rilevasse ai fini dell'esenzione, ma aveva svolto un apprezzamento di fatto sulla mancata prova dei termini d'uso e sulla anomalia delle modalità di pagamento, apprezzamento non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione del merito sulla scientia decoctionis. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura era generica e non confrontata con la ratio della decisione di merito, risultando inoltre non riportati i motivi di appello e le istanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata quantificata secondo la prassi del duplum rispetto alle spese di lite, prassi ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, e che comunque la valutazione sulla responsabilità aggravata appartiene al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di € 4.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., di € 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. a, l.fall.
L'esenzione dalla revocatoria per i pagamenti nei termini d'uso richiede la prova della normalità dei rapporti e delle modalità pattuite o successivamente concordate; la relativa verifica è accertamento di fatto.
art. 67, comma 2, l.fall.
La prova della scientia decoctionis può essere desunta dal giudice di merito da elementi indiziari, ed il relativo apprezzamento non è rivedibile in cassazione se motivato.
art. 115 c.p.c.
Le censure che mirano a una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili se sollecitano una nuova valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa ricostruzione fattuale.
art. 134 c.p.c.
La deduzione di nullità per difetto di motivazione dell'ordinanza istruttoria è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decisoria della non ammissione delle prove.
art. 111 Cost.
La censura di difetto di motivazione deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito.
art. 24 Cost.
La doglianza sul mancato esercizio del diritto di difesa va supportata da una critica specifica e non generica dell'assetto motivazionale impugnato.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata può essere liquidata dal giudice di merito, anche in misura correlata alle spese di lite; la relativa statuizione è insindacabile in cassazione se motivata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È possibile una ulteriore condanna in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina applicabile al giudizio di cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
Nel regime della definizione accelerata e della decisione in camera di consiglio si applicano le previsioni sanzionatorie richiamate dalla norma.
art. 375 c.p.c.
Consente la trattazione in camera di consiglio nei casi previsti.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Regola la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso presuppone la prova concreta della normalità del rapporto e delle modalità di esecuzione del pagamento; se il giudice di merito accerta modalità anomale di regolazione del debito, la censura in cassazione non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- La prova della scientia decoctionis può essere tratta da una pluralità di indizi gravi e concordanti; quando il giudice del merito motiva adeguatamente sul punto, il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità.
- Le doglianze contro il mancato ingresso di prove devono confrontarsi specificamente con la ratio della decisione istruttoria e indicare in modo puntuale atti, istanze e motivi di gravame; censure generiche o solo assertive sono inammissibili.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. rientra nella valutazione del giudice di merito e la sua liquidazione, anche parametrata alle spese di lite, è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio di legittimità effettivo e non mediante una contestazione di mera sproporzione.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in richieste di nuovo esame del materiale probatorio o del merito della controversia.
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