Ordinanza n. 866/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento DASPO, del Questore della Provincia di Milano, del 24 marzo 2026, notificato il 02/04/26, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla terza categoria. Per la durata di ANNI UNO (1)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore della Provincia di Milano, di durata annuale, recante il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio dalla serie A alla terza categoria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DASPO chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia. Dal testo emerge che il provvedimento si fondava sulla permanenza dell'interessato nel parcheggio vicino alle autovetture oltre la conclusione di una partita di calcio, in orario notturno e nel mese di febbraio. A sostegno della domanda cautelare il ricorrente ha richiamato una testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p.; non risultano ulteriori motivi di ricorso specificamente descritti nell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che il fatto della permanenza del ricorrente nel parcheggio vicino alle auto non risultava sufficientemente comprovato: la testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. non era stata delibata in sede penale e non chiariva perché l'interessato, disponendo di un'autovettura, non si fosse allontanato al termine della partita, ma fosse rimasto nel parcheggio ben oltre la sua conclusione, quando la notte era ormai inoltrata. Ha inoltre escluso il periculum in mora poiché il campionato era terminato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Vieta ... al ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a tutti i campionati dalla serie A alla terza categoria. Per la durata di ANNI UNO (1)
Costituisce la base normativa del provvedimento DASPO impugnato; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 391-bis c.p.p.
Riguarda la testimonianza prodotta dal ricorrente, ritenuta non sufficiente in sede di sommaria valutazione anche perché non delibata in sede penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mera produzione di una testimonianza raccolta ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p., non ancora delibata in sede penale e non idonea a chiarire elementi decisivi della condotta contestata, non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris necessario per sospendere un provvedimento DASPO.
- La permanenza dell'interessato in un parcheggio oltre la conclusione di una partita, in orario notturno e in presenza della disponibilità di un'autovettura, può essere valutata dal giudice cautelare quale elemento non adeguatamente spiegato ai fini della verifica sommaria della fondatezza delle contestazioni poste a base del DASPO.
- Il periculum in mora deve essere concreto e attuale; esso può essere escluso quando, al momento della decisione cautelare, il campionato sportivo cui si riferisce l'urgenza sia terminato.
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